Art. 5.
 
  Il  terzo  comma  dell'art.  8  della legge regionale n. 73/1997 e'
sostituito come segue:
   "Ove, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, vi siano economie di spesa nei singoli interventi, le
risorse  di  cui  al  cap.  232430  saranno  destinate  dalla  Giunta
regionale con proprio atto nel quale si provvedera'  a  rideterminare
le   percentuali  di  ripartizione  per  ogni  singola  categoria  di
interventi, sulla base delle richieste pervenute al settore".