Art. 5. Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 73/1997 e' sostituito come segue: "Ove, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vi siano economie di spesa nei singoli interventi, le risorse di cui al cap. 232430 saranno destinate dalla Giunta regionale con proprio atto nel quale si provvedera' a rideterminare le percentuali di ripartizione per ogni singola categoria di interventi, sulla base delle richieste pervenute al settore".