Art. 2. 1. Il personale puo' essere scelto, su richiesta nominativa del Presidente del cruppo e previo assenso dell'interessato: a) tra il personale inquadrato di ruolo del Consiglio regionale; b) tra il personale inquadrato di ruolo della Giunta regionale; c) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli enti locali o di altri enti pubblici mediante comando alla Regione Abruzzo; d) tra i dipendenti di enti pubblici anche economici ovvero aziende pubbliche o private, a prevalente capitale pubblico, a condizione che il comando sia previsto dai rispettivi ordinamenti. Il personale di cui ai punti c) e d) non puo' superare n. 1 unita' per gruppo. 2. All'assegnazione del personale provvede: il Presidente del Consiglio regionale, per quello indicato nella lettera a); l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, per quello indicato nella lettera b) e, previo l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per l'istituto del comando, per quello indicato nelle lettere c) e d). 3. La responsabilita' delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari, equiparate ad unita' operative organiche, e' affidata esclusivamente al personale di cui al primo comma del presente articolo. Per l'assegnazione del personale dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio si prescinde dalle esigenze delle strutture di provenienza.