Art. 2.
 
  1.  Il  personale  puo'  essere scelto, su richiesta nominativa del
Presidente del cruppo e previo assenso dell'interessato:
   a) tra il personale inquadrato di ruolo del Consiglio regionale;
   b) tra il personale inquadrato di ruolo della Giunta regionale;
   c) tra i dipendenti di ruolo dello Stato, degli enti locali  o  di
altri enti pubblici mediante comando alla Regione Abruzzo;
   d)  tra  i  dipendenti  di  enti  pubblici  anche economici ovvero
aziende pubbliche  o  private,  a  prevalente  capitale  pubblico,  a
condizione che il comando sia previsto dai rispettivi ordinamenti.
  Il  personale di cui ai punti c) e d) non puo' superare n. 1 unita'
per gruppo.
  2. All'assegnazione del personale provvede:
   il Presidente del Consiglio regionale, per quello  indicato  nella
lettera a);
   l'ufficio  di  presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la
Giunta regionale, per quello indicato  nella  lettera  b)  e,  previo
l'espletamento  delle  procedure previste dalla normativa vigente per
l'istituto del comando, per quello indicato nelle lettere c) e d).
  3. La responsabilita' delle strutture speciali  di  segreteria  dei
gruppi  consiliari,  equiparate  ad  unita'  operative  organiche, e'
affidata esclusivamente al  personale  di  cui  al  primo  comma  del
presente  articolo.    Per  l'assegnazione  del  personale  dei ruoli
regionali della Giunta e del Consiglio si  prescinde  dalle  esigenze
delle strutture di provenienza.