Art. 4. 1. I gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte dei contributi previsti dall'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1985, n. 16 e successive modificazioni, possono ricorrere in alternativa a quanto stabilito dal precedente art. 3. Il servizio legislativo del consiglio regionale provvedera' a predisporre le convenzioni tipo per l'utilizzo di detti contributi ed espressamente per quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 10 marzo 1993. Le convenzioni saranno valide per tutti i "gruppi".