Art. 4.
 
  1. I gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte dei
contributi  previsti dall'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1985,
n. 16 e successive modificazioni, possono ricorrere in alternativa  a
quanto  stabilito  dal precedente art. 3. Il servizio legislativo del
consiglio regionale provvedera' a predisporre le convenzioni tipo per
l'utilizzo di detti contributi ed espressamente per  quanto  previsto
dal  punto  2  dell'art.  2  della legge regionale n. 15 del 10 marzo
1993. Le convenzioni saranno valide per tutti i "gruppi".