Art. 5.
 
  1. L'entita' delle ore di straordinario spettante al personale,  di
cui  al  comma 1 dell'art. 2, e' determinato annualmente dall'ufficio
di  presidenza,  complessivamente  per  tutti  i  gruppi,  in  misura
comunque  non  inferiore  a  quella  prevista  per  la segreteria del
Presidente del Consiglio. Gli oneri relativi faranno carico al  fondo
globale  previsto  dalla  Regione  per  tale istituto. Il trattamento
economico accessorio per detto personale va correlato alla  qualifica
assegnata.    Con  apposito  regolamento,  recepito  dall'ufficio  di
presidenza, si provvedera' a disciplinare quanto previsto dall'art. 4
della legge regionale n. 16 del 22 marzo 1985.