Art. 5. 1. L'entita' delle ore di straordinario spettante al personale, di cui al comma 1 dell'art. 2, e' determinato annualmente dall'ufficio di presidenza, complessivamente per tutti i gruppi, in misura comunque non inferiore a quella prevista per la segreteria del Presidente del Consiglio. Gli oneri relativi faranno carico al fondo globale previsto dalla Regione per tale istituto. Il trattamento economico accessorio per detto personale va correlato alla qualifica assegnata. Con apposito regolamento, recepito dall'ufficio di presidenza, si provvedera' a disciplinare quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 16 del 22 marzo 1985.