Art. 7.
 
  1. I contributi previsti  dall'art.  1  della  legge  regionale  20
novembre   1972,   n.   25   e   successive   modificazioni  verranno
rideterminati  con  deliberazione  dell'ufficio  di  presidenza,  che
provvedera'  altresi'  ad  aggiornarli  periodicamente  in  relazione
all'indice  di  variazione  dei  prezzi  al  consumo  per  operai  ed
impiegati (ISTAT).