Art. 7. 1. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni verranno rideterminati con deliberazione dell'ufficio di presidenza, che provvedera' altresi' ad aggiornarli periodicamente in relazione all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT).