Art. 2.
 
  Dopo  il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 127/1996
e' aggiunto il seguente: "le pratiche di cui al precedente comma, non
definite dall'ufficio stralcio alla data dell'entrata in vigore della
presente legge di integrazioni e modifiche alla  legge  regionale  n.
127/1996,  sono  inviate  ai  direttori generali della Aziende U.S.L.
per la loro trattazione e definizione".