Art. 2. Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 127/1996 e' aggiunto il seguente: "le pratiche di cui al precedente comma, non definite dall'ufficio stralcio alla data dell'entrata in vigore della presente legge di integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 127/1996, sono inviate ai direttori generali della Aziende U.S.L. per la loro trattazione e definizione".