Art. 11.
        Compiti di medici di medicina generale convenzionati
                 con il Servizio sanitario nazionale
 
  1.  I  medici  di  medicina  generale convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale intervengono nell'ambito  delle  competenze  agli
stessi   attribuite  dall'accordo  collettivo  nazionale  di  lavoro,
nonche' nell'ambito degli istituti contrattuali oggetto  di  appositi
accordi regionali.
  2.  I medici di cui al comma 1 operano nel distretto concorrendo al
potenziamento delle attivita' territoriali  ed  allo  sviluppo  delle
modalita'  integrate  d'intervento  previste  dalla  presente  legge,
partecipando alle attivita' dell'Unita' di  valutazione  distrettuale
(UVD) di cui all'art. 25, nonche' assumendo, in ordine all'attuazione
degli  interventi  al domicilio dell'assistito, le responsabilita' di
cui all'art. 26, comma 3.
  3. I  medici  di  medicina  generale  devono  essere  compiutamente
informati  ed aggiornati in ordine all'offerta complessiva di tutti i
servizi disponibili sul territorio.