Art. 11. Compiti di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale 1. I medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale intervengono nell'ambito delle competenze agli stessi attribuite dall'accordo collettivo nazionale di lavoro, nonche' nell'ambito degli istituti contrattuali oggetto di appositi accordi regionali. 2. I medici di cui al comma 1 operano nel distretto concorrendo al potenziamento delle attivita' territoriali ed allo sviluppo delle modalita' integrate d'intervento previste dalla presente legge, partecipando alle attivita' dell'Unita' di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'art. 25, nonche' assumendo, in ordine all'attuazione degli interventi al domicilio dell'assistito, le responsabilita' di cui all'art. 26, comma 3. 3. I medici di medicina generale devono essere compiutamente informati ed aggiornati in ordine all'offerta complessiva di tutti i servizi disponibili sul territorio.