Art. 12.
   Compiti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
 
  1. Nel rispetto dell'autonomia assicurata dai rispettivi statuti ed
in considerazione della rilevanza sociale della  loro  attivita',  le
istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e beneficenza concorrono alla
realizzazione della rete dei servizi prevista dalla  presente  legge,
raccordandosi  con gli altri soggetti di cui all'art. 5 attraverso la
stipula, ove necessaria, di apposite convenzioni.