Art. 12. Compiti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1. Nel rispetto dell'autonomia assicurata dai rispettivi statuti ed in considerazione della rilevanza sociale della loro attivita', le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, raccordandosi con gli altri soggetti di cui all'art. 5 attraverso la stipula, ove necessaria, di apposite convenzioni.