Art. 14. Compiti delle associazioni e dei soggetti privati appartenenti al settore del privato sociale 1. I soggetti privati operanti senza scopo di lucro per finalita' di utilita' sociale concorrono alla realizzazione della rete dei servizi previsti dalla presente legge, alle condizioni e con le modalita' indicate dalla normativa regionale in materia. 2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono la loro attivita' nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base dei rispettivi statuti; ad essi viene riconosciuta piena parita' di diritti e di doveri rispetto ai soggetti pubblici che erogano analoghi servizi. 3. I soggetti di cui al comma 1 fanno parte della rete dei servizi di cui alla presente legge a seguito di appositi atti convenzionali stipulati con gli enti locali singoli o associati ovvero con le aziende per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze o mandati.