Art. 14.
   Compiti delle associazioni e dei soggetti privati appartenenti
                   al settore del privato sociale
 
  1. I soggetti privati operanti senza scopo di lucro  per  finalita'
di  utilita'  sociale  concorrono  alla  realizzazione della rete dei
servizi previsti dalla presente  legge,  alle  condizioni  e  con  le
modalita' indicate dalla normativa regionale in materia.
  2.  I  soggetti  di cui al comma 1 svolgono la loro attivita' nella
salvaguardia della propria autonomia  e  sulla  base  dei  rispettivi
statuti;  ad  essi  viene  riconosciuta piena parita' di diritti e di
doveri rispetto ai soggetti pubblici che erogano analoghi servizi.
  3. I soggetti di cui al comma 1 fanno parte della rete dei  servizi
di  cui  alla presente legge a seguito di appositi atti convenzionali
stipulati con gli enti locali  singoli  o  associati  ovvero  con  le
aziende  per  i  servizi sanitari, secondo le rispettive competenze o
mandati.