Art. 15. Compiti delle organizzazioni di volontariato 1. Nel rispetto dell'autonomia ed in considerazione del loro ruolo sociale, le organizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera m), concorrono alla realizzazione della rete dei servizi prevista dalla presente legge, nel quadro dei rapporti disciplinati dalla legge regionale n. 12/1995.