Art. 15.
            Compiti delle organizzazioni di volontariato
 
  1. Nel rispetto dell'autonomia ed in considerazione del loro  ruolo
sociale,  le  organizzazioni  di cui all'art. 5, comma 1, lettera m),
concorrono alla realizzazione della rete dei servizi  prevista  dalla
presente  legge,  nel  quadro  dei  rapporti disciplinati dalla legge
regionale n. 12/1995.