Art. 19. Azioni positive 1. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 18 l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con i comuni, azioni positive che, afferendo in particolare ai settori delle attivita' turistiche, ricreative, culturali, formative e dei trasporti, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e la vecchiaia patologica e di offrire opportunita' di vita favorendo altresi' il coinvolgimento delle famiglie, la solidarieta' e la comunicazione fra le generazioni; 2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate dal comuni singoli o associati, sulla base di appositi programmi definiti annualmente dalla Giunta regionale, con modalita' favorenti la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.