Art. 19.
                           Azioni positive
 
  1.   In   attuazione   delle   previsioni   di   cui   all'art.  18
l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con i  comuni,  azioni
positive  che,  afferendo  in  particolare ai settori delle attivita'
turistiche,  ricreative,  culturali,  formative  e   dei   trasporti,
perseguono  l'obiettivo  di  prevenire  l'isolamento  e  la vecchiaia
patologica e di offrire opportunita' di vita  favorendo  altresi'  il
coinvolgimento delle famiglie, la solidarieta' e la comunicazione fra
le generazioni;
  2.  Le  azioni  di cui al comma 1 sono attuate dal comuni singoli o
associati, sulla base  di  appositi  programmi  definiti  annualmente
dalla Giunta regionale, con modalita' favorenti la partecipazione dei
cittadini e delle loro associazioni.