Art. 2. F i n a l i t a' 1. Le presenti norme sono intese a favorire il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle persone anziane, attraverso livelli uniformi di tutela della salute e la promozione e la valorizzazione del ruolo dell'anziano. 2. Le finalita' di cui al comma 1 si realizzano in particolare: a) prevenendo il rischio di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza; b) favorendo la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale; c) adeguando l'offerta di servizi e strutture, in particolare per i non autosufficienti; d) attuando interventi che assicurino all'anziano e alla sua famiglia, nell'ambito di adeguate relazioni con le istituzioni, un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza, con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta. 3. Le presenti norme costituiscono altresi' strumento di pianificazione socio-sanitaria integrata, al sensi dell'art. 41 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.