Art. 2.
                          F i n a l i t a'
 
  1. Le presenti norme sono intese a favorire il riconoscimento ed il
rispetto  dei  diritti  delle  persone  anziane,  attraverso  livelli
uniformi  di  tutela della salute e la promozione e la valorizzazione
del ruolo dell'anziano.
  2. Le finalita' di cui al comma 1 si realizzano in particolare:
   a)   prevenendo   il   rischio   di   perdita   dell'autonomia   e
dell'autosufficienza;
   b)  favorendo  la  permanenza  dell'anziano  nel  proprio contesto
familiare e sociale;
   c) adeguando l'offerta di servizi e strutture, in particolare  per
i non autosufficienti;
   d)  attuando  interventi  che  assicurino  all'anziano  e alla sua
famiglia, nell'ambito di adeguate relazioni con  le  istituzioni,  un
pieno  coinvolgimento  nelle forme di assistenza, con la garanzia del
rispetto del diritto di libera scelta.
  3.  Le  presenti  norme   costituiscono   altresi'   strumento   di
pianificazione socio-sanitaria integrata, al sensi dell'art. 41 della
legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.