Art. 20.
             Interventi in materia di edilizia abitativa
 
  1.  La  Regione,  allo  scopo  di  prevenire  l'emarginazione delle
persone anziane ed evitare  il  loro  sradicamento  dall'ambiente  di
appartenenza,   favorisce  l'attuazione  di  interventi  di  edilizia
residenziale,  tesi  a  realizzare  abitazioni  che  rispondano  alle
esigenze  della  popolazione anziana. In particolare, nell'ambito dei
programmi di edilizia residenziale, la Regione interviene:
   a) per incentivare il recupero  o  la  costruzione  di  abitazioni
funzionali  alle  esigenze  di nuclei familiari costituiti da persone
anziane;
   b) per incentivare il recupero o la costruzione di  abitazioni  da
destinare  a nuclei familiari all'interno dei quali convivono persone
anziane;
   c)  per  incentivare   interventi   volti   a   dotare   complessi
residenziali  di  strutture destinate a servizi comuni fruibili dalle
persone anziane.
  2. La Regione assegna priorita', per gli  interventi  di  cui  alle
lettere  a)  e  c)  del  comma  1,  a progetti tesi a rispondere alle
esigenze  della  popolazione   anziana   che   siano   caratterizzati
dall'adozione,   nell'eseguire  le  ristrutturazioni  o  nelle  nuove
costruzioni, di materiali  e  di  criteri  costruttivi  propri  della
bioedilizia  e  particolarmente  attenti  al  risparmio delle risorse
energetiche e naturali, nonche' dall'adozione di sistemi  informatici
che  consentano  il monitoraggio e la programmazione degli interventi
di assistenza e di servizio.