Art. 21.
                   Edilizia residenziale pubblica
 
  1. Per  i  medesimi  fini  di  cui  all'art.  20,  nell'ambito  dei
programmi  di  edilizia  residenziale pubblica, gli istituti autonomi
per le case popolari (IACP), riservano, nei bandi  di  concorso,  una
quota  non  inferiore  al  5 per cento di alloggi di superficie utile
inferiore a 60 mq in favore di persone singole che  abbiano  superato
il  sessantacinquesimo  anno  di  eta' alla data di pubblicazione del
bando, ovvero di nuclei familiari composti da non piu' di due persone
delle   quali   una   abbia   superato,   alla   stessa   data,    il
sessantacinquesimo   anno   di  eta'.  Detti  alloggi  devono  essere
individuati   nell'ambito   degli   stabili   privi    di    barriere
architettoniche.
  2. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 avviene in base a
una graduatoria speciale riservata esclusivamente agli anziani, fermo
restando il possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 1
settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, con
priorita'   ai   residenti   da  almeno  cinque  anni  nella  regione
Friuli-Venezia Giulia.
  3. Nell'ambito della gestione del patrimonio abitativo esistente, i
medesimi soggetti di cui  al  comma  1  possono  altresi'  concorrere
annualmente  per l'assegnazione di alloggi di risulta, fatto salvo il
diritto di precedenza delle categorie di cui all'art. 52 della  legge
regionale n. 75/1982. Nel caso di cui al presente comma, si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art.  52,  quarto  comma,  della legge
regionale n. 75/1982.
  4. Gli IACP individuano annualmente una quota di alloggi di risulta
dotati di ascensori o situati ai piani bassi da assegnare  in  cambio
ai  propri inquilini anziani abitanti in piani alti senza ascensore o
che chiedano di avvicinarsi ai  parenti  per  averne  l'assistenza  o
abitino  in  alloggi sovradimensionati e siano disposti a trasferirsi
in alloggi di minori dimensioni. Il cambio viene concesso secondo  le
modalita'  indicate  dalla  legge  regionale  n. 75/1982 e successive
modificazioni e integrazioni e dal regolamento cambi di ogni  singolo
istituto. I punteggi di selezione delle domande dovranno tenere conto
prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono
anziani non autosufficienti.
  5. Nei complessi residenziali gestiti dagli IACP con alta incidenza
di  persone  anziane,  la  Regione promuove accordi e convenzioni tra
enti pubblici, nonche' tra questi, singolarmente o congiuntamente,  e
le  cooperative  sociali,  le associazioni e i soggetti privati senza
scopo di lucro,  al  fine  di  dotare  i  complessi  residenziali  di
servizi,  che  rendano  possibile  la  permanenza degli anziani nella
propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
  6. Per attuare le specifiche  finalita'  di  cui  al  comma  5,  la
Regione   puo'   promuovere   e   disciplinare,   con   provvedimento
amministrativo, appositi progetti sperimentali.