Art. 22.
                Iniziative nel settore dei trasporti
 
  1. Con riferimento al  principio'  sancito  all'art.  1,  comma  1,
lettera  a),  della  legge  regionale  7 maggio 1997, n. 20, il Piano
regionale per il trasporto pubblico locale di cui  all'art.  8  della
medesima  legge  regionale n. 20/1997, tiene conto, nell'ambito delle
definizioni previste all'art. 8, comma 2,  lettera  m),  della  legge
regionale  n.   20/1995, delle specifiche esigenze di mobilita' della
popolazione anziana.
  2. I piani urbani del traffico ed  i  piani  del  traffico  per  la
viabilita'  extraurbana  di  cui all'art. 11 della legge regionale n.
20/1997 devono considerare, in  attuazione  dell'art.  28,  comma  1,
lettera  d),  della  legge  regionale 24 giugno 1993, n. 49, forme di
offerta di trasporto pubblico articolate e adattabili  alle  esigenze
complesse della popolazione anziana.
 
                             Sezione II
                 INTERVENTI SOCIO-SANITARI INTEGRATI