Art. 22. Iniziative nel settore dei trasporti 1. Con riferimento al principio' sancito all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, il Piano regionale per il trasporto pubblico locale di cui all'art. 8 della medesima legge regionale n. 20/1997, tiene conto, nell'ambito delle definizioni previste all'art. 8, comma 2, lettera m), della legge regionale n. 20/1995, delle specifiche esigenze di mobilita' della popolazione anziana. 2. I piani urbani del traffico ed i piani del traffico per la viabilita' extraurbana di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/1997 devono considerare, in attuazione dell'art. 28, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, forme di offerta di trasporto pubblico articolate e adattabili alle esigenze complesse della popolazione anziana. Sezione II INTERVENTI SOCIO-SANITARI INTEGRATI