Art. 23. Servizi socio-sanitari integrati 1. Il sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane, alla cui realizzazione concorrono i soggetti di cui all'art. 5, si esprime attraverso le seguenti forme d'intervento: a) assistenza domiciliare integrata; b) spedalizzazione domiciliare; c) assistenza residenziale e semi-residenziale; d) telesoccorso-telecontrollo; e) assegno di cura e assistenza. 2. Il sistema di cui al comma 1 si definisce integrato in quanto ha il compito di valutare i bisogni dell'anziano nel loro complesso e di individuare, in relazione ai bisogni riscontrati e con particolare attenzione a quelli inespressi, gli idonei interventi di carattere sociale, sanitario e socio-sanitario, alla cui attuazione provvedono i competenti soggetti.