Art. 23.
                  Servizi socio-sanitari integrati
 
  1.  Il  sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle
persone anziane, alla cui realizzazione concorrono i soggetti di  cui
all'art. 5, si esprime attraverso le seguenti forme d'intervento:
   a) assistenza domiciliare integrata;
   b) spedalizzazione domiciliare;
   c) assistenza residenziale e semi-residenziale;
   d) telesoccorso-telecontrollo;
   e) assegno di cura e assistenza.
  2. Il sistema di cui al comma 1 si definisce integrato in quanto ha
il compito di valutare i bisogni dell'anziano nel loro complesso e di
individuare,  in  relazione  ai bisogni riscontrati e con particolare
attenzione a quelli inespressi, gli idonei  interventi  di  carattere
sociale,  sanitario e socio-sanitario, alla cui attuazione provvedono
i competenti soggetti.