Art. 24. Funzioni distrettuali in materia di tutela della persona anziana 1. Nell'ambito dei modelli istituzionali indicati al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 49/1996 e in attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, i distretti assicurano, tramite un modello organizzativo corrispondente almeno all'unita' funzionale e rispondente al principio della flessibilita' del servizio e della vicinanza agli utenti sancito all'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 49/1996, il coordinamento degli interventi e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nella materia oggetto della presente legge, assolvendo, in particolare, ai seguenti compiti: a) screening socio-sanitario integrato per l'avvio dell'utente, sulla base del bisogno riconosciuto, ai competenti servizi sociali, sanitari o socio-sanitari integrati, previo coinvolgimento, ove previsto da specifiche norme od ove ravvisatane la necessita', dell'Unita' di valutazione distrettuale (UVD); b) raccordo operativo, al fine di garantire la continuita' assistenziale e l'ottimale utilizzo dei servizi, con tutte le strutture che intervengono, a qualunque titolo, alla realizzazione del sistema dei servizi integrati a favore delle persone anziane, con i servizi sociali e con i servizi sanitari; c) attuazione dei programmi di assistenza elaborati per i singoli utenti dall'Unita' di valutazione distrettuale (UVD) e verifica della loro realizzazione complessiva; d) informazione all'utenza, e alle famiglie, sulle possibilita' assistenziali esistenti, siano esse di carattere sociale, sanitario o integrato; e) formazione e aggiornamento degli operatori nell'ambito della programmazione formulata dagli organismi competenti. 2. Presso il distretto opera l'Unita' di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'art. 25. 3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, nonche' dei compiti di cui agli articoli 25 e 26, il distretto si avvale di professionalita' di tipo sanitario e sociale, appartenenti sia al Servizio sanitario che agli enti locali, le quali operano insieme, in relazione al modello istituzionale prescelto tra quelli indicati al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 49/1996, tramite l'adozione di appositi protocolli operativi ovvero della messa a disposizione delle aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti, da parte degli enti locali, del relativo personale. In quest'ultimo caso trovano applicazione le disposizioni in materia di piante organiche aggiuntive di cui all'art. 41-ter, comma 1, della legge regionale n. 49/1996, come aggiunto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 32/1997. 4. A coordinare le attivita' connesse con le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo, puo' essere preposto sia il personale del Servizio sanitario che quello degli enti locali.