Art. 24.
  Funzioni distrettuali in materia di tutela della persona anziana
 
  1. Nell'ambito  dei  modelli  istituzionali  indicati  al  comma  2
dell'art.    41  della  legge regionale n. 49/1996 e in attuazione di
quanto previsto  al  comma  1  del  medesimo  articolo,  i  distretti
assicurano,  tramite  un  modello organizzativo corrispondente almeno
all'unita' funzionale e rispondente al principio della  flessibilita'
del servizio e della vicinanza agli utenti sancito all'art. 41, comma
4,   della   legge  regionale  n.  49/1996,  il  coordinamento  degli
interventi e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie  nella
materia  oggetto della presente legge, assolvendo, in particolare, ai
seguenti compiti:
   a) screening socio-sanitario integrato  per  l'avvio  dell'utente,
sulla  base  del bisogno riconosciuto, ai competenti servizi sociali,
sanitari  o  socio-sanitari  integrati,  previo  coinvolgimento,  ove
previsto  da  specifiche  norme  od  ove  ravvisatane  la necessita',
dell'Unita' di valutazione distrettuale (UVD);
   b)  raccordo  operativo,  al  fine  di  garantire  la  continuita'
assistenziale  e  l'ottimale  utilizzo  dei  servizi,  con  tutte  le
strutture che intervengono, a qualunque  titolo,  alla  realizzazione
del sistema dei servizi integrati a favore delle persone anziane, con
i servizi sociali e con i servizi sanitari;
   c)  attuazione dei programmi di assistenza elaborati per i singoli
utenti dall'Unita' di valutazione distrettuale (UVD) e verifica della
loro realizzazione complessiva;
   d) informazione all'utenza, e alle  famiglie,  sulle  possibilita'
assistenziali esistenti, siano esse di carattere sociale, sanitario o
integrato;
   e)  formazione  e  aggiornamento degli operatori nell'ambito della
programmazione formulata dagli organismi competenti.
  2. Presso il distretto opera l'Unita' di  valutazione  distrettuale
(UVD) di cui all'art. 25.
  3.  Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma
1, nonche' dei compiti di cui agli articoli 25 e 26, il distretto  si
avvale  di professionalita' di tipo sanitario e sociale, appartenenti
sia al Servizio sanitario che agli  enti  locali,  le  quali  operano
insieme,  in  relazione al modello istituzionale prescelto tra quelli
indicati al comma 2 dell'art. 41 della legge  regionale  n.  49/1996,
tramite  l'adozione  di  appositi  protocolli  operativi ovvero della
messa  a  disposizione  delle  aziende   per   i   servizi   sanitari
territorialmente competenti, da parte degli enti locali, del relativo
personale.  In quest'ultimo caso trovano applicazione le disposizioni
in materia di piante organiche aggiuntive  di  cui  all'art.  41-ter,
comma  1,  della  legge regionale n. 49/1996, come aggiunto dall'art.
12, comma 1, della legge regionale n. 32/1997.
  4. A coordinare le attivita' connesse con le funzioni ed i  compiti
di  cui  al  presente articolo, puo' essere preposto sia il personale
del Servizio sanitario che quello degli enti locali.