Art. 27.
                     Spedalizzazione domiciliare
 
  1.  La  spedalizzazione  domiciliare  e' un servizio che garantisce
l'effettuazione al domicilio dell'assistito di interventi diagnostici
e terapeutici  complessi,  caratterizzati  da  un  elevato  contenuto
sanitario,   di   tipo   ospedaliero,   e   richiedenti  un  presidio
assistenziale che copra l'intero arco delle 24 ore.
  2. L'attivazione e la responsabilita' del servizio di cui al  comma
1  competono al presidio ospedaliero, che si raccorda, per il tramite
del distretto con il medico di medicina generale  e  puo'  avvalersi,
nell'ambito  degli  accordi  di  cui all'art. 9, comma 2, lettera d),
della collaborazione del personale del distretto.