Art. 28. Assistenza residenziale 1. L'assistenza residenziale si realizza attraverso le strutture accreditate di carattere sociale definite nel progetto obiettivo "Strutture residenziali per anziani" predisposto al sensi della legge regionale n. 33/1988, nonche' attraverso le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'art. 17 della legge regionale n. 13/1995. 2. Concorrono a realizzare la forma di assistenza di cui al comma 1 le residenze polifunzionali di cui alla legge regionale n. 19/1997.