Art. 28.
                       Assistenza residenziale
 
  1. L'assistenza residenziale si realizza  attraverso  le  strutture
accreditate  di  carattere  sociale  definite  nel progetto obiettivo
"Strutture residenziali per anziani" predisposto al sensi della legge
regionale n.  33/1988,  nonche'  attraverso  le  residenze  sanitarie
assistenziali  (RSA)  di  cui  all'art.  17  della legge regionale n.
13/1995.
  2. Concorrono a realizzare la forma di assistenza di cui al comma 1
le residenze polifunzionali di cui alla legge regionale n. 19/1997.