Art. 29. Residenze sanitarie assistenziali 1. Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono strutture distrettuali che svolgono le funzioni di cui all'art. 17 della legge regionale n. 13/1995. 2. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 e' disposto su indicazione dell'UVD del distretto in cui insiste la RSA, su proposta, ove diverso, del distretto di residenza dell'assistito ovvero dell'Unita' di valutazione ospedaliera. 3. Il ricovero presso le RSA comporta la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, nella misura e con le modalita' determinate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d). 4. In ogni RSA, una quota di posti letto e' riservata a ricoveri programmati, di breve durata, destinati a soggetti inseriti in programmi di assistenza domiciliare, a forte presenza e coinvolgimento della famiglia, finalizzati a consentire un temporaneo sgravio di quest'ultima dall'impegno assistenziale e la contestuale riorganizzazione delle sue risorse interne per il prosieguo nel predetto impegno.