Art. 29.
                  Residenze sanitarie assistenziali
 
  1.  Le  residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA)  sono  strutture
distrettuali che svolgono le funzioni di cui all'art. 17 della  legge
regionale n. 13/1995.
  2.  L'accesso  alle  strutture  di  cui  al  comma 1 e' disposto su
indicazione  dell'UVD  del  distretto  in  cui  insiste  la  RSA,  su
proposta,  ove  diverso,  del  distretto  di residenza dell'assistito
ovvero dell'Unita' di valutazione ospedaliera.
  3. Il ricovero presso le RSA comporta la partecipazione alla  spesa
da parte degli assistiti, nella misura e con le modalita' determinate
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d).
  4.  In  ogni  RSA, una quota di posti letto e' riservata a ricoveri
programmati, di  breve  durata,  destinati  a  soggetti  inseriti  in
programmi   di   assistenza   domiciliare,   a   forte   presenza   e
coinvolgimento della famiglia, finalizzati a consentire un temporaneo
sgravio di quest'ultima dall'impegno assistenziale e  la  contestuale
riorganizzazione  delle  sue  risorse  interne  per  il prosieguo nel
predetto impegno.