Art. 32. Assegno di cura e assistenza 1. La Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non autosufficienti o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione; in caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacita' di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalita' puo' realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, su proposta dei servizi sociali, dal sindaco del comune di residenza. 2. L'assegno di cura e assistenza di cui al comma 1 viene erogato dall'Ente gestore del servizio sociale dei comuni, su conforme indicazione fornita dall'UVD nell'ambito del programma assistenziale personalizzato. Sulla base delle previsioni di tale programma, l'assegno di cura puo' essere alternativo o aggiuntivo alle altre forme di assistenza domiciliare previste all'art. 23. 3. Beneficiari delle incentivazioni economiche sono le persone singole ed i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1. Possono essere altresi' beneficiari le persone singole ed i nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi soggetti di cui al comma 1, si fanno carico del loro accudimento, previa assunzione, ai fini di cui al presente articolo, dell'impegno sottoscritto di dare applicazione, limitatamente alla parte di propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2. 4. Le incentivazioni economiche sono graduate in relazione al reddito di riferimento e all'incidenza sul programma assistenziale complessivo delle prestazioni non soddisfacibili dai servizi domiciliari pubblici e consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento e, al fine di non inficiare la significativita' dell'intervento, non inferiore al 20 per cento, del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, deterininato annualmente con deliberazione della Giunta regionale. 5. Gli accertamenti e la verifica della rispondenza dell'assistenza prestata dai beneficiari dell'aiuto di cui al presente articolo con il programma di cui al comma 2 sono demandati al distretto. 6. Le disponibilita' finanziarie sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei comuni sulla base di criteri, adottati dalla Giunta regionale, che tengano conto della popolazione anziana ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale distrettuale, nonche' del numero dei disabili residenti nel medesimo territorio. 7. L'erogazione delle incentivazioni con le modalita' previste dal presente articolo decorre dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge. 8. Il reddito di riferimento oltre il quale non vi e' titolo per la fruizione del beneficio di cui al presente articolo viene fissato con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale vengono altresi' individuate le fonti ed i soggetti che concorrono alla sua formazione, nonche' fornite indicazioni in ordine alle modalita' di quantificazione del contributo per quanto attiene alla graduazione dello stesso prevista al comma 4. Il reddito di riferimento viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.