Art. 32.
                    Assegno di cura e assistenza
 
  1.  La  Regione  promuove,  attraverso  incentivazioni   economiche
finalizzate,  la permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente
di appartenenza di soggetti anziani e adulti, non  autosufficienti  o
con   ridotta   autosufficienza  residua,  a  conclamato  rischio  di
istituzionalizzazione; in caso di  assenza  di  un  nucleo  familiare
convivente  o  di  incapacita'  di  quest'ultimo  all'accudimento, la
predetta finalita' puo'  realizzarsi  tramite  forme  di  affidamento
parentale   o   etero-familiare  attraverso  l'individuazione  di  un
affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al  quarto
grado  o, in mancanza di questi, su proposta dei servizi sociali, dal
sindaco del comune di residenza.
  2. L'assegno di cura e assistenza di cui al comma 1  viene  erogato
dall'Ente  gestore  del  servizio  sociale  dei  comuni,  su conforme
indicazione fornita dall'UVD nell'ambito del programma  assistenziale
personalizzato.    Sulla  base  delle  previsioni  di tale programma,
l'assegno di cura puo' essere alternativo  o  aggiuntivo  alle  altre
forme di assistenza domiciliare previste all'art. 23.
  3.  Beneficiari  delle  incentivazioni  economiche  sono le persone
singole ed i nuclei familiari che ospitano  i  soggetti  indicati  al
comma  1. Possono essere altresi' beneficiari le persone singole ed i
nuclei familiari che, pur non convivendo con i medesimi  soggetti  di
cui  al  comma  1,  si  fanno  carico  del  loro  accudimento, previa
assunzione,  ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  dell'impegno
sottoscritto  di  dare  applicazione,  limitatamente  alla  parte  di
propria competenza, al programma assistenziale di cui al comma 2.
  4. Le incentivazioni  economiche  sono  graduate  in  relazione  al
reddito  di  riferimento  e all'incidenza sul programma assistenziale
complessivo  delle  prestazioni  non   soddisfacibili   dai   servizi
domiciliari  pubblici  e  consistono  in un contributo di importo non
superiore  al  60  per  cento  e,  al  fine  di  non   inficiare   la
significativita'  dell'intervento, non inferiore al 20 per cento, del
costo medio  regionale  per  il  trattamento  di  tipo  assistenziale
alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata
ad   anziani   non   autosufficienti,  deterininato  annualmente  con
deliberazione della Giunta regionale.
  5. Gli accertamenti e la verifica della rispondenza dell'assistenza
prestata dai beneficiari dell'aiuto di cui al presente  articolo  con
il programma di cui al comma 2 sono demandati al distretto.
  6.  Le  disponibilita'  finanziarie  sono  ripartite  tra  gli enti
gestori del Servizio  sociale  dei  comuni  sulla  base  di  criteri,
adottati  dalla Giunta regionale, che tengano conto della popolazione
anziana  ultrasessantacinquenne  residente  nell'ambito  territoriale
distrettuale,  nonche' del numero dei disabili residenti nel medesimo
territorio.
  7. L'erogazione delle incentivazioni con le modalita' previste  dal
presente  articolo  decorre  dal  1 gennaio successivo all'entrata in
vigore della presente legge.
  8. Il reddito di riferimento oltre il quale non vi e' titolo per la
fruizione del beneficio di cui al presente articolo viene fissato con
provvedimento della Giunta  regionale,  da  emanarsi  entro  sessanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, con il quale
vengono altresi' individuate le fonti ed i  soggetti  che  concorrono
alla  sua  formazione,  nonche'  fornite  indicazioni  in ordine alle
modalita' di quantificazione del contributo per quanto  attiene  alla
graduazione   dello  stesso  prevista  al  comma  4.  Il  reddito  di
riferimento viene  annualmente  aggiornato  con  deliberazione  della
Giunta regionale.