Art. 4.
                        D e s t i n a t a r i
 
  1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli
anziani  residenti  nella Regione Friuli-Venezia Giulia, nonche', nei
limiti e con le modalita'  previsti  dalle  normative  vigenti,  agli
stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno e a tutte le
persone  che  siano  bisognose  di  interventi  non  differibili.  In
particolare,   le   forme   d'intervento   ad    alta    integrazione
socio-sanitaria  di  cui  al  capo  III,  sezione  II,  sono di norma
destinate  agli  ultrasessantacinquenni,   le   cui   condizioni   ne
richiedano  l'attivazione, fatta salva l'estensione ai soggetti al di
sotto dei 65 anni,  di  cui  sia  riconosciuta  la  permanente  o  la
temporanea condizione di non autosufficienza.
  2.  Il  riconoscimento  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1 e'
effettuato a livello distrettuale mediante l'utilizzo di un metodo di
valutazione multidimensionale, adottato  con  apposito  provvedimento
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
a valere su tutto il territorio regionale.