Art. 7.
                Osservatorio regionale per l'anziano
 
  1. Presso la Direzione regionale della sanita'  e  delle  politiche
sociali  e'  istituito l'Osservatorio regionale per l'anziano, avente
il compito di effettuare  l'analisi  dei  bisogni  complessivi  della
popolazione   anziana,  al  fine  di  consentire  una  programmazione
regionale nella materia oggetto della presente legge coerente  con  i
bisogni riscontrati e di verificarne il livello di attuazione.
  2.  L'organismo  di  cui  al  comma 1 e' costituito con decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale,   su   conforme   deliberazione
giuntale, con la seguente composizione:
   a)  il Direttore regionale della sanita' e delle politiche sociali
o, in sua  vece,  il  Direttore  del  servizio  della  pianificazione
sociosanitaria;
   b) il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanita' o un
suo delegato;
   c)  il Direttore del Servizio per le attivita' socio-assistenziali
e per  quelle  sociali  ad  alta  integrazione  sanitaria  o  un  suo
delegato;
   d)  sette  esperti  in  problematiche  dell'anziano,  di  cui  due
designati  dall'Associazione   Nazionale   Comuni   Italiani   (ANCI)
Friuli-Venezia  Giulia,  uno  designato dall'Unione Province Italiane
(UPI),  due  designati  congiuntamente   dalle   rappresentanze   dei
pensionati  afferenti  alle  organizzazioni  sindacali dei lavoratori
dipendenti e dei lavoratori autonomi,  uno  designato  congiuntamente
dall'Associazione  regionale  enti di assistenza (AREA) e dall'Unione
nazionale istituzioni e iniziative di assistenza  sociale  (UNEBA)  e
uno  designato  congiuntamente  dalle Organizzazioni del volontariato
iscritte nel Registro  regionale  di  cui  alla  legge  regionale  20
febbraio  1995,  n.  12, ed operanti nel settore dell'assistenza agli
anziani.
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di  ricerca,  l'organismo  si
avvale  del  supporto  di  un  gruppo  tecnico  di non piu' di cinque
componenti, due dei  quali  designati  dall'Agenzia  regionale  della
sanita'  e i restanti individuati dall'Osservatorio stesso; il gruppo
tecnico  utilizza,  nell'ambito  del  sistema  informativo  regionale
socio-sanitario,  le  basi  informative  in  possesso della Direzione
regionale della sanita' e delle  politiche  sociali  e  della  stessa
Agenzia; l'Osservatorio puo' altresi' avvalersi di specifici progetti
e  ricerche  promossi  da enti e istituzioni di comprovata esperienza
nel settore.
  4. Con il decreto di costituzione viene nominato il presidente,  da
individuarsi tra i componenti indicati al comma 2.
  5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale
con qualifica non inferiore a quella di segretario.
  6.  Per  la  partecipazione  ai  lavori  dell'organismo  di  cui al
presente  articolo,  ai  componenti,   con   esclusione   di   quelli
appartenenti  all'Amministrazione regionale, spettano i compensi ed i
rimborsi di cui alla vigente normativa regionale.
  7. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio fanno carico al
capitolo 150 del bilancio regionale.