Art. 7. Osservatorio regionale per l'anziano 1. Presso la Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali e' istituito l'Osservatorio regionale per l'anziano, avente il compito di effettuare l'analisi dei bisogni complessivi della popolazione anziana, al fine di consentire una programmazione regionale nella materia oggetto della presente legge coerente con i bisogni riscontrati e di verificarne il livello di attuazione. 2. L'organismo di cui al comma 1 e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione giuntale, con la seguente composizione: a) il Direttore regionale della sanita' e delle politiche sociali o, in sua vece, il Direttore del servizio della pianificazione sociosanitaria; b) il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanita' o un suo delegato; c) il Direttore del Servizio per le attivita' socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria o un suo delegato; d) sette esperti in problematiche dell'anziano, di cui due designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Friuli-Venezia Giulia, uno designato dall'Unione Province Italiane (UPI), due designati congiuntamente dalle rappresentanze dei pensionati afferenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, uno designato congiuntamente dall'Associazione regionale enti di assistenza (AREA) e dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA) e uno designato congiuntamente dalle Organizzazioni del volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, ed operanti nel settore dell'assistenza agli anziani. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di ricerca, l'organismo si avvale del supporto di un gruppo tecnico di non piu' di cinque componenti, due dei quali designati dall'Agenzia regionale della sanita' e i restanti individuati dall'Osservatorio stesso; il gruppo tecnico utilizza, nell'ambito del sistema informativo regionale socio-sanitario, le basi informative in possesso della Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali e della stessa Agenzia; l'Osservatorio puo' altresi' avvalersi di specifici progetti e ricerche promossi da enti e istituzioni di comprovata esperienza nel settore. 4. Con il decreto di costituzione viene nominato il presidente, da individuarsi tra i componenti indicati al comma 2. 5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario. 6. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al presente articolo, ai componenti, con esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi ed i rimborsi di cui alla vigente normativa regionale. 7. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio fanno carico al capitolo 150 del bilancio regionale.