(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 20 maggio 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  ed in
particolare l'articolo 4, n. 5 che attribuisce alla competenza  della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  l'impianto e la tenuta dei
libri fondiari disciplinati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e
dal nuovo testo della legge generale sui libri fondiari  allegato  al
medesimo regio decreto;
  Viste  le  relative  norme  di  attuazione  emanate con decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, n. 234  e  con  decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469;
  Viste  le leggi regionali 20 giugno 1983, n. 59, 10 luglio 1987, n.
20 e 19 febbraio 1990, n.  8,  e  loro  successive  modificazioni  ed
integrazioni,    che    autorizzano   l'introduzione   di   procedure
automatizzate nella tenuta del libro fondiario;
  Vista la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23,  ed  in  particolare
l'art.  21  di  detta  legge  che  prevede  al  comma 2 la tenuta del
giornale per atti  tavolari  mediante  elaborazione  informatica  con
possibilita'  di  consultazione  da  parte  di  chiunque  anche prima
dell'apertura dei nuovi libri fondiari automatizzati;
  Visto il regolamento approvato con  D.P.G.R.  27  maggio  1974,  n.
01693/Pres.  n.  200 della serie dei decreti ed in particolare l'art.
3 che disciplina le  modalita'  di  tenuta  a  livello  cartaceo  del
Giornale  per  atti  tavolari  in  conformita' al modello allegato al
medesimo decreto;
  Rilevata l'opportunita', in  considerazione  dell'attuale  sviluppo
del   sistema  informativo  del  libro  fondiario  che  gia'  prevede
l'acquisizione a livello automatizzato di alcuni  dati  del  Giornale
per   atti  tavolari  e  nell'ottica  di  una  semplificazione  delle
procedure amministrative, di adottare, con  effetto  dal  10  gennaio
1999, un Giornale per atti tavolari automatizzato;
  Ritenuto   necessario  disciplinare  con  apposito  regolamento  le
modalita' di tenuta  a  livello  elettronico  del  predetto  Giornale
disponendo l'abrogazione della vigente normativa regolamentare;
  Rilevata,  altresi',  l'opportunita' di precisare in apposita norma
del Regolamento la valenza esterna del  contenuto  del  Giornale  per
atti tavolari;
  Atteso  il  parere  favorevole  del comitato dipartimentale per gli
affari istituzionali espresso nella seduta del 6 marzo 1998;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 663 di data  13
marzo 1998;
 
                              Decreta:
  E'  approvato  il  regolamento  per la tenuta del Giornale per atti
tavolari  mediante  elaborazione  informatica,  nel  testo   allegato
facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, 26 marzo 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 30 aprile 1998
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
162
 
                             REGOLAMENTO
            Per la tenuta del Giornale per atti tavolari
                  mediante elaborazione informatica
 
                               Art. 1.
           Valenza esterna del Giornale per atti tavolari
 
  1. I dati contenuti nel Giornale per atti tavolari tenuto a livello
informatico, diversi dal numero progressivo attribuito  alla  domanda
tavolare  (numero e anno) e dalla data, ora e minuto di presentazione
della stessa, rivestono valore meramente indicativo e di ausilio  per
l'utenza,  facendo  fede  esclusivamente  quanto  riportato sui libri
fondiari (libro maestro e collezione di documenti).