(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 20 maggio 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 4, n. 5 che attribuisce alla competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'impianto e la tenuta dei libri fondiari disciplinati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e dal nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al medesimo regio decreto; Viste le relative norme di attuazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, n. 234 e con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469; Viste le leggi regionali 20 giugno 1983, n. 59, 10 luglio 1987, n. 20 e 19 febbraio 1990, n. 8, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che autorizzano l'introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario; Vista la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ed in particolare l'art. 21 di detta legge che prevede al comma 2 la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica con possibilita' di consultazione da parte di chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari automatizzati; Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. 27 maggio 1974, n. 01693/Pres. n. 200 della serie dei decreti ed in particolare l'art. 3 che disciplina le modalita' di tenuta a livello cartaceo del Giornale per atti tavolari in conformita' al modello allegato al medesimo decreto; Rilevata l'opportunita', in considerazione dell'attuale sviluppo del sistema informativo del libro fondiario che gia' prevede l'acquisizione a livello automatizzato di alcuni dati del Giornale per atti tavolari e nell'ottica di una semplificazione delle procedure amministrative, di adottare, con effetto dal 10 gennaio 1999, un Giornale per atti tavolari automatizzato; Ritenuto necessario disciplinare con apposito regolamento le modalita' di tenuta a livello elettronico del predetto Giornale disponendo l'abrogazione della vigente normativa regolamentare; Rilevata, altresi', l'opportunita' di precisare in apposita norma del Regolamento la valenza esterna del contenuto del Giornale per atti tavolari; Atteso il parere favorevole del comitato dipartimentale per gli affari istituzionali espresso nella seduta del 6 marzo 1998; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 663 di data 13 marzo 1998; Decreta: E' approvato il regolamento per la tenuta del Giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 marzo 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 30 aprile 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 162 REGOLAMENTO Per la tenuta del Giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica Art. 1. Valenza esterna del Giornale per atti tavolari 1. I dati contenuti nel Giornale per atti tavolari tenuto a livello informatico, diversi dal numero progressivo attribuito alla domanda tavolare (numero e anno) e dalla data, ora e minuto di presentazione della stessa, rivestono valore meramente indicativo e di ausilio per l'utenza, facendo fede esclusivamente quanto riportato sui libri fondiari (libro maestro e collezione di documenti).