Art. 2.
              Contenuto del Giornale per atti tavolari
 
  1. Il Giornale  per  atti  tavolari  tenuto  mediante  elaborazione
informatica riporta i seguenti dati:
   1)  numero  progressivo  annuale  della  domanda  o atto (numero e
anno), denominato "Giornale Numero o GN";
   2) il giorno, l'ora e il minuto di presentazione della  domanda  o
dell'atto;
   3)  l'indicazione  delle  parti  secondo  le  modalita'  di cui al
successivo art. 3;
   4) l'individuazione dell'oggetto secondo le modalita'  di  cui  al
successivo art. 4;
   5)  l'indicazione  di almeno una partita tavolare cui si riferisce
la domanda o l'atto seguita dal termine "e altre" in presenza di piu'
partite tavolari;
   6) l'indicazione di nuove particelle catastali;
   7)  l'indicazione,  tramite  il   cognome   ed   eventuale   nome,
dell'impiegato    incaricato    della    piombatura    e/o   preposto
all'istruttoria della domanda o dell'atto;
   8)  la data - o le date in presenza di successive postille - ed il
tenore del decreto del giudice tavolare espresso in maniera  concisa:
"accolto", "rigetto" e "rigetto parziale";
   9)   l'indicazione,   tramite   il   cognome  ed  eventuale  nome,
dell'impiegato incaricato dell'iscrizione sul libro maestro;
   10) la data dell'eseguita iscrizione sul libro maestro;
   11) il soggetto - anche in  termini  sintetici  -  cui  dev'essere
notificato il decreto del giudice tavolare;
   12) la data dell'avvenuta notificazione;
   13)  il GN che contraddistingue le domande o gli atti precedenti o
successivi eventualmente connessi;
   14) eventuali osservazioni  (annotazione  della  contemporaneita',
ritiro di domanda, ecc.).
  2.  I  numeri  del  Giornale  per  atti  tavolari  devono svolgersi
progressivamente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.