Art. 2. Contenuto del Giornale per atti tavolari 1. Il Giornale per atti tavolari tenuto mediante elaborazione informatica riporta i seguenti dati: 1) numero progressivo annuale della domanda o atto (numero e anno), denominato "Giornale Numero o GN"; 2) il giorno, l'ora e il minuto di presentazione della domanda o dell'atto; 3) l'indicazione delle parti secondo le modalita' di cui al successivo art. 3; 4) l'individuazione dell'oggetto secondo le modalita' di cui al successivo art. 4; 5) l'indicazione di almeno una partita tavolare cui si riferisce la domanda o l'atto seguita dal termine "e altre" in presenza di piu' partite tavolari; 6) l'indicazione di nuove particelle catastali; 7) l'indicazione, tramite il cognome ed eventuale nome, dell'impiegato incaricato della piombatura e/o preposto all'istruttoria della domanda o dell'atto; 8) la data - o le date in presenza di successive postille - ed il tenore del decreto del giudice tavolare espresso in maniera concisa: "accolto", "rigetto" e "rigetto parziale"; 9) l'indicazione, tramite il cognome ed eventuale nome, dell'impiegato incaricato dell'iscrizione sul libro maestro; 10) la data dell'eseguita iscrizione sul libro maestro; 11) il soggetto - anche in termini sintetici - cui dev'essere notificato il decreto del giudice tavolare; 12) la data dell'avvenuta notificazione; 13) il GN che contraddistingue le domande o gli atti precedenti o successivi eventualmente connessi; 14) eventuali osservazioni (annotazione della contemporaneita', ritiro di domanda, ecc.). 2. I numeri del Giornale per atti tavolari devono svolgersi progressivamente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.