Art. 3. Modalita' di inserimento a livello informatico delle parti nel Giornale per atti tavolari 1. Le parti si distinguono in "richiedente" e "controparte". Richiedente e' il soggetto a favore del quale viene richiesta l'iscrizione sui libri fondiari. Controparte e' il soggetto contro il quale, si esplica l'efficacia dell'iscrizione. 2. Nel Giornale per atti tavolari sono riportati tutti i soggetti richiedenti e tutti i soggetti controparti soltanto nel caso in cui sulla domanda tavolare siano espressamente menzionati tali soggetti con i propri codici fiscali rispettivamente sotto la voce "richiedenti" e sotto la voce "controparti". In mancanza di una siffatta espressa qualificazione contenuta nella domanda tavolare il personale incaricato assicura un inserimento a livello informatico del maggior numero possibile di soggetti richiedenti e di un unico soggetto ravvisato controparte. In presenza di piu' controparti viene inserita a livello informatico la dizione "ed altri".