Art. 3.
           Modalita' di inserimento a livello informatico
             delle parti nel Giornale per atti tavolari
 
  1. Le  parti  si  distinguono  in  "richiedente"  e  "controparte".
Richiedente  e'  il  soggetto  a  favore  del  quale  viene richiesta
l'iscrizione sui libri fondiari. Controparte e' il soggetto contro il
quale, si esplica l'efficacia dell'iscrizione.
  2. Nel Giornale per atti tavolari sono riportati tutti  i  soggetti
richiedenti  e  tutti i soggetti controparti soltanto nel caso in cui
sulla domanda tavolare siano espressamente menzionati  tali  soggetti
con   i   propri   codici   fiscali  rispettivamente  sotto  la  voce
"richiedenti" e sotto la  voce  "controparti".  In  mancanza  di  una
siffatta  espressa qualificazione contenuta nella domanda tavolare il
personale incaricato assicura un inserimento  a  livello  informatico
del  maggior  numero  possibile di soggetti richiedenti e di un unico
soggetto ravvisato controparte. In presenza di piu' controparti viene
inserita a livello informatico la dizione "ed altri".