Art. 4. Modalita' di inserimento a livello informatico dell'oggetto nel Giornale per atti tavolari 1. L'oggetto viene inserito nel Giornale per atti tavolari riportando succintamente le finalita' della domanda tavolare. Nel caso in cui la domanda non evidenzi sotto un'apposita voce "oggetto" le relative finalita', il personale incaricato provvede ad inserire i contenuti dell'oggetto con la maggior completezza possibile. 2. Nel Giornale per atti tavolari tenuto a livello informatico viene inserito anche l'importo capitale d'ipoteca e l'importo di pignoramento o di sequestro quando detti importi risultano evidenziati nella domanda tavolare sotto un'apposita voce e con una cifra unica. In mancanza di una siffatta espressa indicazione l'inserimento di detti importi assume carattere meramente facoltativo.