Art. 4.
           Modalita' di inserimento a livello informatico
             dell'oggetto nel Giornale per atti tavolari
 
  1.  L'oggetto  viene  inserito  nel  Giornale  per  atti   tavolari
riportando  succintamente  le  finalita'  della domanda tavolare. Nel
caso in cui la domanda non evidenzi sotto un'apposita voce  "oggetto"
le relative finalita', il personale incaricato provvede ad inserire i
contenuti dell'oggetto con la maggior completezza possibile.
  2.  Nel  Giornale  per  atti  tavolari tenuto a livello informatico
viene inserito anche l'importo  capitale  d'ipoteca  e  l'importo  di
pignoramento   o   di   sequestro   quando  detti  importi  risultano
evidenziati nella domanda tavolare sotto un'apposita voce e  con  una
cifra  unica.    In  mancanza  di  una  siffatta espressa indicazione
l'inserimento   di   detti   importi   assume   carattere   meramente
facoltativo.