Art. 6.
        Contenuto del Giornale per atti tavolari provvisorio
 
  1. Nel giornale per atti tavolari provvisorio di cui  all'art.  15,
comma 6, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, sono riportati
esclusivamente  i  dati elencati ai punti 1 e 2 dell'art. 2, comma 1,
del presente regolamento.
  2. Alla riattivazione del sistema vengono trasferiti  nel  Giornale
per  atti  tavolari tenuto a livello informatico i dati contenuti nel
Giornale  provvisorio.  In  tal  caso  il  sistema  assicura  in  via
automatica,   in   calce  ai  dati  inseriti,  l'ora,  il  giorno  di
inserimento  ed  il  nominativo  del  dipendente  che   ha   eseguito
l'operazione  secondo  le modalita' stabilite all'art. 2 del presente
regolamento.