Art. 6. Contenuto del Giornale per atti tavolari provvisorio 1. Nel giornale per atti tavolari provvisorio di cui all'art. 15, comma 6, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, sono riportati esclusivamente i dati elencati ai punti 1 e 2 dell'art. 2, comma 1, del presente regolamento. 2. Alla riattivazione del sistema vengono trasferiti nel Giornale per atti tavolari tenuto a livello informatico i dati contenuti nel Giornale provvisorio. In tal caso il sistema assicura in via automatica, in calce ai dati inseriti, l'ora, il giorno di inserimento ed il nominativo del dipendente che ha eseguito l'operazione secondo le modalita' stabilite all'art. 2 del presente regolamento.