Art. 7. Annullamento del GN, rettifiche e integrazioni ai dati inseriti nel Giornale per atti tavolari 1. I dati inseriti nel Giornale per atti tavolari tenuto a livello informatico non possono essere cancellati. 2. E' ammesso l'annullamento del GN nell'ipotesi di domanda inesistente e nel caso in cui, successivamente all'acquisizione della domanda a livello informatico, si accerti che la pratica andava presentata ad altro ufficio tavolare o sezione staccata; in tali casi viene disposto l'annullamento del GN, il cui numero progressivo non puo' essere riutilizzato: a fianco del GN apparira' in sede di interrogazione la scritta rispettivamente "annullato per inesistenza della domanda" o "annullato in quanto l'istruttoria compete all'ufficio tavolare o sezione staccata di ....................". Qualora la domanda presentata ad un ufficio incompetente non venga ritirata dalla parte sara' cura del coordinatore dell'ufficio trasmetterla all'ufficio tavolare o sezione staccata competenti, che la considereranno pervenuta per posta il giorno della ricezione, Rimborsi di diritti eventualmente gia' riscossi dall'ufficio incompetente non sono ammessi. 3. In seguito a rettifica o ad aggiornamento dei dati contenuti nel Giornale per atti tavolari tenuto a livello informatico il sistema assicura in via automatica in calce ai dati inseriti a titolo di rettifica o di integrazione: l'ora, il giorno di inserimento e il nominativo del dipendente che ha provveduto ad effettuare l'operazione secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente regolamento. Tali dati sono consultabili dall'utenza in sede di interrogazione del GN.