Art. 7.
           Annullamento del GN, rettifiche e integrazioni
           ai dati inseriti nel Giornale per atti tavolari
 
  1. I dati inseriti nel Giornale per atti tavolari tenuto a  livello
informatico non possono essere cancellati.
  2.  E'  ammesso  l'annullamento  del  GN  nell'ipotesi  di  domanda
inesistente e nel caso in cui, successivamente all'acquisizione della
domanda a livello informatico,  si  accerti  che  la  pratica  andava
presentata ad altro ufficio tavolare o sezione staccata; in tali casi
viene  disposto  l'annullamento del GN, il cui numero progressivo non
puo' essere riutilizzato: a  fianco  del  GN  apparira'  in  sede  di
interrogazione  la scritta rispettivamente "annullato per inesistenza
della  domanda"  o  "annullato  in   quanto   l'istruttoria   compete
all'ufficio  tavolare  o  sezione  staccata di ....................".
Qualora la domanda presentata ad un ufficio  incompetente  non  venga
ritirata   dalla  parte  sara'  cura  del  coordinatore  dell'ufficio
trasmetterla all'ufficio tavolare o sezione staccata competenti,  che
la  considereranno  pervenuta  per  posta  il giorno della ricezione,
Rimborsi  di  diritti  eventualmente   gia'   riscossi   dall'ufficio
incompetente non sono ammessi.
  3. In seguito a rettifica o ad aggiornamento dei dati contenuti nel
Giornale  per  atti  tavolari tenuto a livello informatico il sistema
assicura in via automatica in calce ai  dati  inseriti  a  titolo  di
rettifica  o  di  integrazione:  l'ora, il giorno di inserimento e il
nominativo  del  dipendente   che   ha   provveduto   ad   effettuare
l'operazione  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 2 del presente
regolamento.   Tali dati sono consultabili  dall'utenza  in  sede  di
interrogazione del GN.