Art. 2.
 
  1. I centri  e  nuclei  urbani  e  rurali  (localita'  ISTAT)  sono
definiti    di    "particolare    interesse"    qualora    presentino
caratteristiche  riconducibili  ad   almeno   tre   delle   categorie
sottoelencate,  sulla  base  di uno o piu' indicatori per ciascuna di
esse enumerati:
 
    CATEGORIE                                     INDICATORI
 
A) Storico-monumentale
                                   A1)  contenere  un  centro storico
                                  classificato come zona omogenea A;
                                   A2)   essere   un    nucleo    con
                                  morfologia (impianto urbano tipo) o
                                  con    elementi    edilizi   (cinta
                                  muraria, torre, ecc.) testimoniante
                                  l'origine medioevale;
                                    A3) contenere almeno un  edificio
                                  storico  con  vincolo notificato ai
                                  sensi della legge n. 1089/1939.
B) Paesaggistico-ambientale
                                   B1) essere  sottoposto  a  vincolo
                                  paesistico  ai sensi della legge n.
                                  1497/1939 o n. 431/1985;
                                   B2) essere  ricadente  in  un'area
                                  naturale  protetta  ai  sensi della
                                  legge n.  394/1991  o  della  legge
                                  regionale n. 9/1995;
                                   B3) avere una altitudine superiore
                                  a 500 s.l.m.
C) Socio-economico
                                   C1)    presentare    un   rapporto
                                  superiore   al   25   per    cento,
                                  calcolato sulla base del censimento
                                  ISTAT   al  1991,  tra  popolazione
                                  occupata e popolazione residente;
                                   C2)   presentare    un    rapporto
                                  superiore    al   30   per   cento,
                                  calcolato sulla base del censimento
                                  ISTAT al 1991, tra  popolazione  di
                                  eta'   superiore   ai   65  anni  e
                                  popolazione residente;
                                   C3)  essere  sede  di  almeno  una
                                  attivita'   turistica/ricettiva   o
                                  agrituristica.
D) Disagio conseguente al terremoto.
                                   D1) contenere almeno  un  edificio
                                  pubblico   o   adibito  a  servizio
                                  pubblico danneggiato dal sisma;
                                   D2) contenere almeno due attivita'
                                  produttive            (industriale,
                                  artigianale, commerciale, turistico
                                  ricettiva),  di  cui almeno una non
                                  commerciale, danneggiate dal sisma;
                                   D3)   presentare    un    rapporto
                                  superiore    al   40   per   cento,
                                  calcolato sulla base del censimento
                                  ISTAT  al  1991,  tra  famiglie  in
                                  alloggio  precario  o  in  autonoma
                                  sistemazione        ai        sensi
                                  dell'ordinanza    ministeriale   n.
                                  2668/1997 e famiglie totali.
  2.   Costituiscono   comunque   centri  e  nuclei  di  "particolare
interesse" quelli  nei  quali  gli  edifici  distrutti  o  gravemente
danneggiati superino l'80 per cento degli edifici esistenti.
  3.  Gli  edifici sono definiti gravemente danneggiati se si trovano
in una delle seguenti condizioni:
   3.1. siano stati dichiarati da demolire o inagibili  totalmente  o
parzialmente con ordinanza sindacale;
   3.2. presentino, sulla base delle schede di rilevamento utilizzate
dalla Regione, un danno grave o gravissimo o un crollo.
  4.  Al  fine della verifica del superamento della soglia del 40 per
cento di cui all'art. 1, viene calcolato il  rapporto  tra  la  somma
delle  superfici  coperte  desunte  dalla planimetria catastale degli
edifici  distrutti  o  gravemente  danneggiati  ed  il  totale  della
superficie coperta degli edifici ricadenti nel perimetro considerato.