Art. 2. 1. I centri e nuclei urbani e rurali (localita' ISTAT) sono definiti di "particolare interesse" qualora presentino caratteristiche riconducibili ad almeno tre delle categorie sottoelencate, sulla base di uno o piu' indicatori per ciascuna di esse enumerati: CATEGORIE INDICATORI A) Storico-monumentale A1) contenere un centro storico classificato come zona omogenea A; A2) essere un nucleo con morfologia (impianto urbano tipo) o con elementi edilizi (cinta muraria, torre, ecc.) testimoniante l'origine medioevale; A3) contenere almeno un edificio storico con vincolo notificato ai sensi della legge n. 1089/1939. B) Paesaggistico-ambientale B1) essere sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 o n. 431/1985; B2) essere ricadente in un'area naturale protetta ai sensi della legge n. 394/1991 o della legge regionale n. 9/1995; B3) avere una altitudine superiore a 500 s.l.m. C) Socio-economico C1) presentare un rapporto superiore al 25 per cento, calcolato sulla base del censimento ISTAT al 1991, tra popolazione occupata e popolazione residente; C2) presentare un rapporto superiore al 30 per cento, calcolato sulla base del censimento ISTAT al 1991, tra popolazione di eta' superiore ai 65 anni e popolazione residente; C3) essere sede di almeno una attivita' turistica/ricettiva o agrituristica. D) Disagio conseguente al terremoto. D1) contenere almeno un edificio pubblico o adibito a servizio pubblico danneggiato dal sisma; D2) contenere almeno due attivita' produttive (industriale, artigianale, commerciale, turistico ricettiva), di cui almeno una non commerciale, danneggiate dal sisma; D3) presentare un rapporto superiore al 40 per cento, calcolato sulla base del censimento ISTAT al 1991, tra famiglie in alloggio precario o in autonoma sistemazione ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 2668/1997 e famiglie totali. 2. Costituiscono comunque centri e nuclei di "particolare interesse" quelli nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superino l'80 per cento degli edifici esistenti. 3. Gli edifici sono definiti gravemente danneggiati se si trovano in una delle seguenti condizioni: 3.1. siano stati dichiarati da demolire o inagibili totalmente o parzialmente con ordinanza sindacale; 3.2. presentino, sulla base delle schede di rilevamento utilizzate dalla Regione, un danno grave o gravissimo o un crollo. 4. Al fine della verifica del superamento della soglia del 40 per cento di cui all'art. 1, viene calcolato il rapporto tra la somma delle superfici coperte desunte dalla planimetria catastale degli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il totale della superficie coperta degli edifici ricadenti nel perimetro considerato.