Art. 3.
 
  1.  Entro  trenta  giorni dalla pubblicazione del presente atto, il
sindaco trasmette alla Regione,  l'atto  di  perimetrazione  completo
della documentazione riportata al successivo comma 3.
  2.  La  perimetrazione  e'  effettuata  nel rispetto delle seguenti
condizioni:
   2.1.  per i centri capoluogo:
    possono essere perimetrati piu' ambiti territoriali  appartenenti
allo  stesso  centro  purche'  si configurino come ambiti urbanistici
significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati;
    i perimetri debbono ricadere in strade o  altri  spazi  pubblici,
comprendere   almeno  una  sezione  censuaria,  includere,  oltre  al
patrimonio residenziale da ricostruire o recuperare  e  ad  eventuali
opere  di  urbanizzazione  primaria,  almeno due immobili distrutti o
danneggiati, ciascuno dei quali presenti almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche:
     a) essere edificio pubblico o di uso pubblico, ovvero di culto o
ecclesiastico;
     b) essere vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939;
     c) costituire opera di urbanizzazione secondaria;
     d) essere utilizzato per attivita' produttiva;
     e) essere edificio strategico in fase di emergenza postsisma;
   2.2. per i centri urbani e rurali non capoluogo:
    puo' essere perimetrato un solo ambito territoriale che comprenda
una  o  piu'  sezioni censuarie, comunque localizzate all'interno del
perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della  legge  n.
865/1971;
    il  perimetro  dell'ambito,  se  di  dimensioni minori del centro
edificato di cui sopra, deve ricadere in strade,  o  in  altri  spazi
pubblici.
  3. L'atto di perimetrazione deve essere accompagnato:
   a)  da una relazione illustrativa sull'applicazione dei criteri di
cui all'art. 2 e sulla sussistenza delle condizioni di cui  al  comma
2,  nella quale puo' essere indicato se l'attuazione del programma di
recupero  comporti  il  ricorso  parziale  o  totale  alla   variante
urbanistica  e  conseguentemente  all'accordo  di  programma  di  cui
all'art. 3, comma  4  del  decreto  legge  30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito con modificazioni nella legge n. 61/1998;
   b)  da  una  planimetria  su  base  catastale  su  scala 1:1.000 o
1:2.000, con l'individuazione del perimetro dell'ambito territoriale,
degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e del percorso delle
infrastrutture di rete. Per ciascun edificio deve essere riportata la
destinazione d'uso, il numero dei piani e delle unita' immobiliari di
cui sono composti e indicata per ciascuna di esse se sono oggetto  di
ordinanza di inagibilita' totale o parziale;
   c)  da  una  adeguata  documentazione  fotografica  degli  edifici
danneggiati, referenziata sulla cartografica catastale;
   d) da una scheda, redatta sulla  base  dello  schema  allegato  al
presente  atto  con  la  lettera B, debitamente compilata in ogni sua
parte che consenta di certificare se il centro od il  nucleo  riveste
particolare interesse.
  4.  La  Giunta  regionale  verifica  la  conformita'  dell'atto  di
perimetrazione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli  entro
venti  giorni  dal  ricevimento  dello  stesso,  salvo  richiesta  di
chiarimenti o documenti integrativi.