Art. 3. 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, il sindaco trasmette alla Regione, l'atto di perimetrazione completo della documentazione riportata al successivo comma 3. 2. La perimetrazione e' effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: 2.1. per i centri capoluogo: possono essere perimetrati piu' ambiti territoriali appartenenti allo stesso centro purche' si configurino come ambiti urbanistici significativi finalizzati ad un insieme di interventi integrati; i perimetri debbono ricadere in strade o altri spazi pubblici, comprendere almeno una sezione censuaria, includere, oltre al patrimonio residenziale da ricostruire o recuperare e ad eventuali opere di urbanizzazione primaria, almeno due immobili distrutti o danneggiati, ciascuno dei quali presenti almeno una delle seguenti caratteristiche: a) essere edificio pubblico o di uso pubblico, ovvero di culto o ecclesiastico; b) essere vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939; c) costituire opera di urbanizzazione secondaria; d) essere utilizzato per attivita' produttiva; e) essere edificio strategico in fase di emergenza postsisma; 2.2. per i centri urbani e rurali non capoluogo: puo' essere perimetrato un solo ambito territoriale che comprenda una o piu' sezioni censuarie, comunque localizzate all'interno del perimetro del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/1971; il perimetro dell'ambito, se di dimensioni minori del centro edificato di cui sopra, deve ricadere in strade, o in altri spazi pubblici. 3. L'atto di perimetrazione deve essere accompagnato: a) da una relazione illustrativa sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 2 e sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, nella quale puo' essere indicato se l'attuazione del programma di recupero comporti il ricorso parziale o totale alla variante urbanistica e conseguentemente all'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge n. 61/1998; b) da una planimetria su base catastale su scala 1:1.000 o 1:2.000, con l'individuazione del perimetro dell'ambito territoriale, degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e del percorso delle infrastrutture di rete. Per ciascun edificio deve essere riportata la destinazione d'uso, il numero dei piani e delle unita' immobiliari di cui sono composti e indicata per ciascuna di esse se sono oggetto di ordinanza di inagibilita' totale o parziale; c) da una adeguata documentazione fotografica degli edifici danneggiati, referenziata sulla cartografica catastale; d) da una scheda, redatta sulla base dello schema allegato al presente atto con la lettera B, debitamente compilata in ogni sua parte che consenta di certificare se il centro od il nucleo riveste particolare interesse. 4. La Giunta regionale verifica la conformita' dell'atto di perimetrazione alle disposizioni di cui ai precedenti articoli entro venti giorni dal ricevimento dello stesso, salvo richiesta di chiarimenti o documenti integrativi.