Art. 5. 1. Il programma di recupero, qualora comporti variante agli strumenti urbanistici, e' approvato con le modalita' di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13. 2. Qualora nel programma di recupero siano ricompresi edifici danneggiati i cui interventi di riparazione, nelle more della perimetrazione di cui all'art. 2, siano gia' finanziati ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato n. 61 del 18 novembre 1997, per gli stessi si applicano le prescrizioni tecniche di cui alla stessa ordinanza. La Giunta regionale con successivo atto regola i connessi profili contributivi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio regionale. 3. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 4, comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al Comune inadempiente, previa diffida ad ottemperare entro quindici giorni, mediante la nomina di un commissario ad acta.