Art. 5.
 
  1.  Il  programma  di  recupero,  qualora  comporti  variante  agli
strumenti urbanistici, e' approvato con le modalita' di cui  all'art.
7 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13.
  2.  Qualora  nel  programma  di  recupero  siano ricompresi edifici
danneggiati  i  cui  interventi  di  riparazione,  nelle  more  della
perimetrazione  di  cui  all'art.  2,  siano gia' finanziati ai sensi
dell'ordinanza del Commissario delegato n. 61 del 18  novembre  1997,
per  gli  stessi  si  applicano  le prescrizioni tecniche di cui alla
stessa ordinanza.  La Giunta regionale con successivo atto  regola  i
connessi  profili  contributivi  sulla  base  dei criteri fissati dal
Consiglio regionale.
  3. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 4,  comma  1,  la
Giunta  regionale  si  sostituisce  al  Comune  inadempiente,  previa
diffida ad ottemperare entro quindici giorni, mediante la  nomina  di
un commissario ad acta.