(Pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 dell'8 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, come stabilito dal titolo IV della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21: a) disciplina i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzati dai centri di attivita' motoria, di seguito denominati C.A.M., per l'esercizio delle attivita' motorio-ricreative, ovvero ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali organi del C.O.N.I.; b) definisce le funzioni del direttore tecnico e del responsabile sanitario del C.A.M.; c) stabilisce le modalita' per il rilascio da parte dei comuni dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei C.A.M., nonche' i casi in cui l'autorizzazione e' sospesa o revocata; d) stabilisce le modalita' per la vigilanza sulle attivita' ed il controllo degli impianti e delle attrezzature dei C.A.M. da parte dei comuni.