(Pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 38 dell'8 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.  Il  presente  regolamento,  come  stabilito dal titolo IV della
legge regionale 4 luglio 1997, n. 21:
   a)  disciplina  i  requisiti  tecnici,  igienico-sanitari   e   di
sicurezza  degli  impianti e delle attrezzature utilizzati dai centri
di attivita' motoria, di seguito denominati C.A.M.,  per  l'esercizio
delle  attivita' motorio-ricreative, ovvero ginniche, di muscolazione
e di formazione fisica non disciplinate  dalle  federazioni  sportive
nazionali organi del C.O.N.I.;
   b)  definisce le funzioni del direttore tecnico e del responsabile
sanitario del C.A.M.;
   c) stabilisce le modalita' per il rilascio  da  parte  dei  comuni
dell'autorizzazione  all'apertura e all'esercizio dei C.A.M., nonche'
i casi in cui l'autorizzazione e' sospesa o revocata;
   d) stabilisce le modalita' per la vigilanza sulle attivita' ed  il
controllo degli impianti e delle attrezzature dei C.A.M. da parte dei
comuni.