Art. 10.
                Responsabili ed operatori del C.A.M.
 
  1. Il direttore tecnico del C.A.M svolge le seguenti funzioni:
   a)  organizza  le  attivita'  motorie programmate dal titolare del
C.A.M.;
    b)  supervisiona  lo   svolgimento   delle   attivita'   motorie,
assicurando  che  gli  operatori  raggiungano,  in  modo omogeneo, lo
standard di servizio prefissato dal titolare;
   c) promuove l'aggiornamento  e  la  crescita  professionale  degli
operatori;
   d)  cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare del
C.A.M. eventuali carenze dell'impianto;
   e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile
sanitario e gli operatori;
   f) imposta l'attivita' motoria personalizzata per ciascun  utente,
secondo  le  indicazioni  del responsabile sanitario e risponde della
corretta esecuzione da parte degli operatori;
   g) collabora con  il  responsabile  sanitario  nelle  campagne  di
educazione,   su  argomenti  correlati  all'attivita'  fisica  ed  al
benessere, e di prevenzione dell'uso di sostanze  ad  azione  dopante
e/o comunque vietate dalla legge.
  2.  Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con
orario che puo' essere inferiore a quello  di  apertura  del  C.A.M.,
tale  comunque da assicurare la corretta organizzazione e lo standard
di qualita'  delle  attivita'  ginniche.  L'orario  di  servizio  del
direttore  tecnico  deve  essere  indicato  in  apposita  tabella ben
visibile all'utenza.
  3.  Il  responsabile  sanitario  del  C.A.M.  svolge  le   seguenti
funzioni:
   a)  certifica,  su apposita scheda, lo stato fisico e di salute di
ciascun utente, evidenziando eventuali limiti rispetto alle attivita'
svolte nel centro;
   b) dispone l'allestimento del locale di primo soccorso, curando la
presenza e la disposizione delle suppellettili e degli  strumenti  da
lui  ritenuti  necessari,  nonche' la presenza di eventuali farmaci e
presidii, rendendo i primi inaccessibili ai non addetti;
   c) cura l'eventuale somministrazione dei suddetti farmaci, si' che
avvenga sotto il proprio diretto controllo;
   d)   predispone   gli  eventuali  interventi  di  primo  soccorso,
avvalendosi degli operatori appositamente formati;
   e)  organizza  campagne  di  educazione  su  argomenti   correlati
all'attivita'  fisica  ed  al  benessere  e  di  prevenzione dell'uso
illegale di sostanze ad azione dopante  e/o  comunque  vietate  dalla
legge;
   f)  collabora  con  il  direttore  tecnico nella personalizzazione
dell'attivita' ginnica di ciascun utente.
  4. All'interno del C.A.M. possono impartire lezioni e tenere corsi,
individuali o collettivi, gli operatori che a giudizio del  direttore
tecnico   abbiano   formazione  e  capacita'  professionali  adeguati
all'insegnamento delle attivita' motorie che si svolgono nel C.A.M.
  5. Il direttore tecnico ed il responsabile sanitario devono  essere
in possesso dei requisiti di legge.
  6. I titoli di studio e professionali degli operatori devono essere
esposti all'interno dell'impianto in modo evidente per l'utente.