Art. 10. Responsabili ed operatori del C.A.M. 1. Il direttore tecnico del C.A.M svolge le seguenti funzioni: a) organizza le attivita' motorie programmate dal titolare del C.A.M.; b) supervisiona lo svolgimento delle attivita' motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare; c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori; d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare del C.A.M. eventuali carenze dell'impianto; e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario e gli operatori; f) imposta l'attivita' motoria personalizzata per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori; g) collabora con il responsabile sanitario nelle campagne di educazione, su argomenti correlati all'attivita' fisica ed al benessere, e di prevenzione dell'uso di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge. 2. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che puo' essere inferiore a quello di apertura del C.A.M., tale comunque da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualita' delle attivita' ginniche. L'orario di servizio del direttore tecnico deve essere indicato in apposita tabella ben visibile all'utenza. 3. Il responsabile sanitario del C.A.M. svolge le seguenti funzioni: a) certifica, su apposita scheda, lo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando eventuali limiti rispetto alle attivita' svolte nel centro; b) dispone l'allestimento del locale di primo soccorso, curando la presenza e la disposizione delle suppellettili e degli strumenti da lui ritenuti necessari, nonche' la presenza di eventuali farmaci e presidii, rendendo i primi inaccessibili ai non addetti; c) cura l'eventuale somministrazione dei suddetti farmaci, si' che avvenga sotto il proprio diretto controllo; d) predispone gli eventuali interventi di primo soccorso, avvalendosi degli operatori appositamente formati; e) organizza campagne di educazione su argomenti correlati all'attivita' fisica ed al benessere e di prevenzione dell'uso illegale di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge; f) collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione dell'attivita' ginnica di ciascun utente. 4. All'interno del C.A.M. possono impartire lezioni e tenere corsi, individuali o collettivi, gli operatori che a giudizio del direttore tecnico abbiano formazione e capacita' professionali adeguati all'insegnamento delle attivita' motorie che si svolgono nel C.A.M. 5. Il direttore tecnico ed il responsabile sanitario devono essere in possesso dei requisiti di legge. 6. I titoli di studio e professionali degli operatori devono essere esposti all'interno dell'impianto in modo evidente per l'utente.