Art. 11.
            Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione
 
  1.  L'autorizzazione all'apertura di un C.A.M. viene rilasciata dal
comune a seguito di accertamento della documentazione  allegata  alla
domanda e dei requisiti previsti dalla legge regionale 4 luglio 1997,
n.  21  e  dal  presente regolamento, su richiesta del titolare della
gestione del C.A.M.
  2. La domanda di  autorizzazione  per  l'esercizio  di  un  C.A.M.,
indirizzata al sindaco e in regola con la legge sul bollo, contiene:
   a) generalita' e dati fiscali del richiedente;
   b) denominazione ed indirizzo del C.A.M. che si intende attivare;
   c)  indicazione  del  numero  e della superficie delle sale per lo
svolgimento dell'attivita' motoria;
   d) indicazione dell'orario di apertura che si intende applicare  e
delle attivita' che si intende svolgere;
   e) dichiarazione del richiedente relativa a:
    I) la propria cittadinanza;
    II)  le  generalita'  ed  i  titoli  professionali  del direttore
tecnico;
    III) le generalita' e i  titoli  professionali  del  responsabile
sanitario.
  3.  Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente
documentazione:
   a) copia di  polizza  assicurativa  di  responsabilita'  civile  e
professionale  verso terzi rapportata alla capienza dell'impianto con
capitale minimo assicurato di lire un miliardo;
   b) planimetrie e sezioni  dei  locali  approvate  dal  comune  con
l'indicazione della destinazione di ciascun locale;
   c)  documentazione tecnica di idoneita' in base alle vigenti leggi
degli impianti tecnologici ed in particolare dell'impianto elettrico,
dell'impianto termico e dell'impianto del trattamento dell'aria;
   d) relazione tecnico-descrittiva del C.A.M., dalla  quale  risulti
la   conformita'  dell'immobile  e  delle  attrezzature  al  presente
regolamento,  nonche'  il  calcolo  della  capienza  secondo   quanto
previsto all'art.  5;
   e)   certificato  di  collaudo  statico  relativo  alle  strutture
portanti, o di idoneita'  statica  in  caso  di  impianti  realizzati
precedentemente al 1971;
   f)  certificato  di  agibilita' dell'immobile, o, in sostituzione,
per   gli   edifici   ultimati   prima   del    1967,    attestazione
igienico-sanitaria  rilasciata  dalla  U.S.L.,  ove  non  ricorra  la
necessita'  di  adeguamenti,  per  i  quali   sia   obbligatoria   la
concessione edilizia;
   g)  valutazione  di  impatto  acustico; da cui risulti il rispetto
della  legge  quadro  26  ottobre   1995,   n.   447   e   successive
modificazioni;
   h)  dichiarazione  di  accettazione  dell'incarico  da  parte  del
direttore tecnico e del responsabile sanitario.
  4.   L'autorizzazione   comunale,   oltre    ai    dati    relativi
all'individuazione  del  titolare  del  C.A.M.  e  all'ubicazione  di
quest'ultimo,  deve   contenere   un   richiamo   agli   accertamenti
effettuati,  l'indicazione  delle  attivita'  in  esso  svolte, delle
attrezzature consentite,  nonche'  la  capienza  dell'impianto  e  le
generalita' del direttore tecnico e del responsabile sanitario.
  5.   Ogni   modifica   dei   requisiti   del   C.A.M.  deve  essere
tempestivamente comunicata al comune con raccomandata con ricevuta di
ritorno in carta semplice indirizzata al sindaco.
  6. L'autorizzazione deve essere affissa in maniera  visibile  nella
zona di accesso al C.A.M.