Art. 11. Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione all'apertura di un C.A.M. viene rilasciata dal comune a seguito di accertamento della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti previsti dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 e dal presente regolamento, su richiesta del titolare della gestione del C.A.M. 2. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di un C.A.M., indirizzata al sindaco e in regola con la legge sul bollo, contiene: a) generalita' e dati fiscali del richiedente; b) denominazione ed indirizzo del C.A.M. che si intende attivare; c) indicazione del numero e della superficie delle sale per lo svolgimento dell'attivita' motoria; d) indicazione dell'orario di apertura che si intende applicare e delle attivita' che si intende svolgere; e) dichiarazione del richiedente relativa a: I) la propria cittadinanza; II) le generalita' ed i titoli professionali del direttore tecnico; III) le generalita' e i titoli professionali del responsabile sanitario. 3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione: a) copia di polizza assicurativa di responsabilita' civile e professionale verso terzi rapportata alla capienza dell'impianto con capitale minimo assicurato di lire un miliardo; b) planimetrie e sezioni dei locali approvate dal comune con l'indicazione della destinazione di ciascun locale; c) documentazione tecnica di idoneita' in base alle vigenti leggi degli impianti tecnologici ed in particolare dell'impianto elettrico, dell'impianto termico e dell'impianto del trattamento dell'aria; d) relazione tecnico-descrittiva del C.A.M., dalla quale risulti la conformita' dell'immobile e delle attrezzature al presente regolamento, nonche' il calcolo della capienza secondo quanto previsto all'art. 5; e) certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneita' statica in caso di impianti realizzati precedentemente al 1971; f) certificato di agibilita' dell'immobile, o, in sostituzione, per gli edifici ultimati prima del 1967, attestazione igienico-sanitaria rilasciata dalla U.S.L., ove non ricorra la necessita' di adeguamenti, per i quali sia obbligatoria la concessione edilizia; g) valutazione di impatto acustico; da cui risulti il rispetto della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni; h) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico e del responsabile sanitario. 4. L'autorizzazione comunale, oltre ai dati relativi all'individuazione del titolare del C.A.M. e all'ubicazione di quest'ultimo, deve contenere un richiamo agli accertamenti effettuati, l'indicazione delle attivita' in esso svolte, delle attrezzature consentite, nonche' la capienza dell'impianto e le generalita' del direttore tecnico e del responsabile sanitario. 5. Ogni modifica dei requisiti del C.A.M. deve essere tempestivamente comunicata al comune con raccomandata con ricevuta di ritorno in carta semplice indirizzata al sindaco. 6. L'autorizzazione deve essere affissa in maniera visibile nella zona di accesso al C.A.M.