Art. 14.
                            Norme finali
 
  1. I titolari dell'autorizzazione provvisoria, di cui all'art.  12,
comma 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 ed in regola con i
requisiti prescritti dal presente regolamento, presentano istanza per
ottenere  l'autorizzazione  prevista  dall'art.  11  con le modalita'
dallo stesso articolo fissate entro e non oltre, a pena di decadenza,
quindici giorni dalla scadenza, di cui all'art. 12,  comma  1,  della
legge regionale 4 luglio 1997, n. 21.
  2.  Il  presente  regolamento  entra in vigore 180 giorni dalla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria.
  Il presente regolamento regionale sara' pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarlo e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della  Regione
dell'Umbria.
   Perugia, 29 maggio 1998
                             BRACALENTE
  (Omissis).