Art. 14. Norme finali 1. I titolari dell'autorizzazione provvisoria, di cui all'art. 12, comma 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21 ed in regola con i requisiti prescritti dal presente regolamento, presentano istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 11 con le modalita' dallo stesso articolo fissate entro e non oltre, a pena di decadenza, quindici giorni dalla scadenza, di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21. 2. Il presente regolamento entra in vigore 180 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria. Perugia, 29 maggio 1998 BRACALENTE (Omissis).