Art. 4. Ubicazione 1. L'ubicazione del complesso o dell'impianto per attivita' motorie deve essere tale da garantire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso e pertanto quest'ultimo deve essere dotato di idoneo spazio di soccorso. 2. L'area su cui si realizza l'impianto deve avere caratteristiche tali da garantire il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza dei C.A.M. non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili. 3. Gli impianti possono essere ubicati nel volume altri edifici ove si svolgono le attivita' di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87 89, 90, 91, 92 94 e 95 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982. Resta salvo l'obbligo di osservare le norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attivita'. La separazione dalle specifiche attivita' di cui sopra e' garantita con strutture REI 90. Qualora siano presenti comunicazioni sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. 4. L'impianto non puo' essere ubicato oltre il primo piano interrato o seminterrato rispetto al piano di campagna. Va prevista un'uscita di sicurezza dal piano interrato direttamente sulla zona esterna. Deve essere sempre garantito il facile intervento dei soccorsi (pubblica sicurezza, interventi sanitari, vigili del fuoco). 5. L'impianto puo' essere ubicato ad un'altezza superiore a mt 12 purche' sia assicurata la possibilita' dell'accostamento all'edificio dei mezzi di soccorso e delle autoscale dei vigili del fuoco e che queste possano arrivare ad una finestra o ad un balcone di ogni piano. 6. L'ubicazione dell'impianto deve essere compatibile con quanto stabilito dalle norme di attuazione dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione e compatibile con le norme urbanistiche tenuto anche conto che tali impianti rientrano nella categoria dei servizi per l'utenza.