Art. 6. Strutture, finiture ed arredi e segnaletica 1. Le strutture degli impianti per attivita' motorie devono essere realizzate in modo da garantire buona resistenza meccanica ed al fuoco. Il dimensionamento degli spessori e delle eventuali protezioni da adottare per i vari tipi di materiali vanno determinati attraverso il calcolo del carico d'incendio, come da circolare del Ministero dell'interno 14 settembre 1961, n. 91 e decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986. 2. Per il calcolo delle strutture orizzontali (solai), se non collocate su vespaio, si dovra' tenere conto del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature, a prescindere dalla destinazione dello spazio di attivita' motoria, ovvero ogni solaio sara' calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile. 3. Le finiture e gli arredi, quando collocati lungo le vie di uscita o presso le uscite, devono essere rispondenti, per i materiali combustibili non imbottiti, alla classe di reazione al fuoco non superiore a 2, mentre i mobili imbottiti (poltrone, divani, ecc.) alla classe di reazione al fuoco non inferiore a 1 IM. 4. Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le attivita' motorie sono da considerarsi attrezzature per l'esercizio delle attivita' stesse e come tali posso non essere classificate ai fini della reazione al fuoco, In caso di materiale combustibile, oltre a valutarlo nel carico d'incendio, andra' evitata la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazione all'interno di intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni. 5. L'impianto deve essere dotato di idonea segnaletica finalizzata principalmente alla indicazione dei percorsi e delle vie di uscita, ai presidii antincendio, al riconoscimento dei luoghi. La stessa deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. 6. Ogni sala per attivita' motorie deve essere dotata di cartelli indicanti la portata totale per mq di solaio (kg/mq), la capienza ed il "Divieto di fumare".