Art. 7. Requisiti tecnici igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature 1. Per gli impianti sono fissati i seguenti requisiti tecnici e igienico-sanitari e la seguente distribuzione interna: a) devono essere garantiti i ricambi d'aria per tutte le sale ed i servizi presenti nell'impianto in conformita' alla norma UNI 10339/1995; b) l'altezza minima netta dei vani e' stabilita in m 2,70 per le sale, gli spogliatoi, primo soccorso e gli altri locali a servizio degli utenti; i depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti possono avere un'altezza minima di m 2,40; c) la distribuzione degli spazi di attivita' motoria e degli spazi e servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di cm 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi in modo da garantirne la percorribilita' anche alle persone con limitata o impedita capacita' motoria; d) l'impianto e' dotato di: 1) zona ufficio - segreteria e/o ricevimento; 2) spazi di attivita' motoria; 3) primo soccorso; 4) nuclei servizi per gli utenti; 5) nuclei servizi per il personale; 6) deposito. L'impianto puo' essere dotato, inoltre, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, etc.). 2. Per le sale di attivita' sono fissati i seguenti requisiti: a) la pavimentazione deve essere adatta alle attivita' motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene; b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenza per un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti; c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente, devono essere in grado di resistere, per loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi. 3. I nuclei-servizi, divisi per sesso, comprendono: a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l'introspezione e dotati di arredi commisurati all'utenza; b) i locali WC, le docce e i lavandini. 4. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili. Per le dimensioni e le caratteristiche del WC, della doccia e del lavabo si rimanda alla specifica norma contenuta nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 5. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti: a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non puo' essere inferiore a cm. 80. L'apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone; b) le pareti delle docce e dei WC, cosi' come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile. Non e' consentito l'uso di vernici, smalti o simili. Le restanti superfici devono essere trattate con vernice all'acqua o simile, altamente traspirante; i pavimenti devono essere antiscivolo; c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto e il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nella tabella A del presente regolamento. 6. La presenza del nucleo-servizi per il personale e' obbligatoria quando l'impianto prevede una capienza superiore a n. 120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio e' presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia. La presenza dei servizi igienici per il personale e' comunque obbligatoria. 7. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale puo' essere a servizio di piu' WC ed essere dotato di lavandino. In tale disimpegno, o locale filtro, dei servizi igienici per gli uomini possono essere collocati gli orinatoi. L'accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. 8. I servizi igienici devono essere facilmente lavabili e pertanto possono essere dotati di sistemi automatici igienizzanti. 9. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante puo' essere comune con gli altri posti doccia. 10. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale puo' essere collocato il lavabo. 11. Il locale contenente il pronto soccorso puo' essere usato anche per altre attivita' con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile e accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq. 4 per l'impianto minimo ed a mq. 6 per tutti gli altri impianti ed un'altezza netta del vano non inferiore a m. 2,70 con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilita', in locale separato, di WC. 12. Ogni impianto dovra' essere dotato di un deposito correlato alla tipologia dell'attivita' svolta. Il deposito deve avere un carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq. Il locale contenente materiale infiammabile, qualora la superficie sia superiore a mq 25, deve avere le strutture di separazione dal resto dei locali e dalle altre attivita' presenti, le cui caratteristiche siano almeno REI 60. La porta di accesso, con stesse caratteristiche, deve aprire verso l'esterno ed essere dotata di molla di richiamo in modo che venga garantita la costante chiusura della porta stessa. Qualora venga superato il carico d'incendio sopra indicato il locale di superficie superiore a mq 25 deve essere protetto con un impianto di rilevazione fumi ed incendio e dotato di impianto automatico di spegnimento. 13. E' consentito collocare all'interno dell'impianto locali e spazi accessori alle attivita' motorie. I locali e gli spazi qualora arredati non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, non devono essere d'intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali "Solarium", "Sauna" o simile devono essere dotati di meccanismi che proteggano contro l'introspezione, di appendiabiti e di aerazione diretta con l'esterno o, in alternativa dell'aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti della scritta: "Pulsante malore". La segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali "Sauna", qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si dovra' tenere conto della loro destinazione d'uso la quale, secondo le norme vigenti, dovra' essere compatibile con l'attivita' principale. Andra' in ogni caso garantita la sicurezza degli utenti e l'uso corretto dell'impianto. Nei casi in cui sia previsto l'angolo bar, questo spazio puo' essere arredato prevalentemente con materiali che abbiano un'adeguata reazione al fuoco e che non siano in alcun caso d'intralcio al normale transito degli utenti. 14. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita' alla legge 1 marzo 1968, n. 186. L'impianto deve essere progettato da tecnico abilitato. La rispondenza di tale impianto deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivi regolamenti di attuazione. Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole: a) il quadro elettrico generale opportunamente segnalato deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l'impianto stesso; b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che garantiscano comunque le prestazioni suddette (5 lux e 60 minuti). L'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte; c) tutti gli apparecchi di manovra devono essere ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono; d) deve essere istituito un registro per l'impianto elettrico, nel quale vanno annotati tutti gli interventi, le sostituzioni e le variazioni eseguite nel tempo. Il registro deve essere tenuto presso l'impianto per attivita' motorie e a disposizione degli organi di vigilanza; e) i corpi illuminanti, non opportunamente protetti, devono essere fuori dalla portata di mano degli utenti (altezza minima da terra cm 220). 15. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformita' alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di contenimento energetico e progettati da tecnico abilitato. La produzione del calore deve avvenire in apposito volume tecnico; se di potenza superiore a 35 kw gli impianti devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministero dell'interno 12 aprile 1996. Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per la variazione termica degli ambienti. 16. Eventuali impianti di rilevazione, segnalazione degli incendi e di allarme devono rispondere alle vigenti norme in materia antincendio emanate dal Ministero dell'interno. 17. Tutti gli impianti per attivita' motorie devono essere dotati di un adeguato numero di estintori. Oltre a quello posto all'interno del deposito ne devono essere collocati altri in prossimita' della porta d'ingresso e in vicinanza di aree o locali di maggiore pericolo. 18. L'impianto per attivita' motoria deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita, almeno due, dimensionato in base alla capienza ed in funzione della capacita' di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno, essere realizzate con materiale non frangibile e dotate di maniglioni antipanico. Per quanto applicabile si richiama l'osservanza dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996.