Art. 7.
                Requisiti tecnici igienico-sanitari e
          di sicurezza degli impianti e delle attrezzature
 
  1. Per gli impianti sono fissati i  seguenti  requisiti  tecnici  e
igienico-sanitari e la seguente distribuzione interna:
   a) devono essere garantiti i ricambi d'aria per tutte le sale ed i
servizi   presenti   nell'impianto  in  conformita'  alla  norma  UNI
10339/1995;
   b) l'altezza minima netta dei vani e' stabilita in m 2,70  per  le
sale,  gli  spogliatoi,  primo soccorso e gli altri locali a servizio
degli utenti; i depositi, i WC, le  docce  e  gli  altri  locali  non
destinati agli utenti possono avere un'altezza minima di m 2,40;
   c) la distribuzione degli spazi di attivita' motoria e degli spazi
e servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire
sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone;
la  larghezza  minima  dei  passaggi e dei corridoi deve essere di cm
120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre  liberi
in  modo  da  garantirne  la  percorribilita'  anche alle persone con
limitata o impedita capacita' motoria;
   d) l'impianto e' dotato di:
    1) zona ufficio - segreteria e/o ricevimento;
    2) spazi di attivita' motoria;
    3) primo soccorso;
    4) nuclei servizi per gli utenti;
    5) nuclei servizi per il personale;
    6) deposito.
  L'impianto  puo'  essere  dotato, inoltre, di altri spazi o servizi
accessori (solarium, bar, sauna, etc.).
  2. Per le sale di attivita' sono fissati i seguenti requisiti:
   a) la pavimentazione deve essere  adatta  alle  attivita'  motorie
praticate,  tale  comunque  da  garantire  il rispetto delle norme di
igiene;
   b) le pareti della sala  devono  essere  prive  di  sporgenza  per
un'altezza  non inferiore a 2,5 m dal pavimento. In caso di sporgenze
non eliminabili le stesse devono  essere  ben  segnalate  e  protette
contro gli urti;
   c)  le  vetrate,  gli  specchi,  le  parti  a vista degli impianti
tecnici,  gli  elementi  mobili,  i  controsoffitti   e   quant'altro
presente,   devono   essere   in   grado   di   resistere,  per  loro
caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti  di
persone  o  di  oggetti.  Si  deve  garantire in ogni caso la massima
sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura,
non devono produrre frammenti pericolosi.
  3. I nuclei-servizi, divisi per sesso, comprendono:
   a)  i  locali  spogliatoi,  che  devono  essere  protetti   contro
l'introspezione e dotati di arredi commisurati all'utenza;
   b) i locali WC, le docce e i lavandini.
  4.  Almeno  un  nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai
disabili. Per le dimensioni e le caratteristiche del WC, della doccia
e del lavabo si rimanda alla specifica norma  contenuta  nel  decreto
del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
  5. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:
   a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso
l'esterno  e  la  loro  larghezza non puo' essere inferiore a cm. 80.
L'apertura delle porte non deve  costituire  intralcio  al  passaggio
delle persone;
   b)  le pareti delle docce e dei WC, cosi' come i pavimenti, devono
essere rivestite con materiale facilmente lavabile. Non e' consentito
l'uso di vernici, smalti  o  simili.  Le  restanti  superfici  devono
essere   trattate   con   vernice   all'acqua   o  simile,  altamente
traspirante; i pavimenti devono essere antiscivolo;
   c) la superficie totale degli spogliatoi,  il  numero  complessivo
delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto e il
dimensionamento  di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i
parametri fissati nella tabella A del presente regolamento.
  6. La presenza del nucleo-servizi per il personale e'  obbligatoria
quando  l'impianto  prevede  una  capienza superiore a n. 120 utenti.
Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq. 3,2 al  netto
dei  servizi  igienici.  Nel  nucleo-servizio e' presente un servizio
igienico composto almeno da un water, un lavabo  ed  una  doccia.  La
presenza   dei   servizi   igienici  per  il  personale  e'  comunque
obbligatoria.
  7.  Al  locale  WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale
puo' essere a servizio di piu' WC ed essere dotato di lavandino.   In
tale disimpegno, o locale filtro, dei servizi igienici per gli uomini
possono  essere collocati gli orinatoi. L'accesso ai WC ed alle docce
deve avvenire per mezzo di  uno  spazio  filtro  rispetto  al  locale
spogliatoio vero e proprio.
  8.  I servizi igienici devono essere facilmente lavabili e pertanto
possono essere dotati di sistemi automatici igienizzanti.
  9. Lo spazio per la doccia deve  essere  dimensionato  in  modo  da
consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del
fruitore.  Davanti  ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di
scorrimento. Lo spazio antistante puo' essere comune  con  gli  altri
posti doccia.
  10.  Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si
accede tramite lo spazio filtro nel quale puo'  essere  collocato  il
lavabo.
  11. Il locale contenente il pronto soccorso puo' essere usato anche
per altre attivita' con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo
che sia facilmente raggiungibile e accessibile. Deve essere garantita
la  movimentazione  della  barella.  Le  dimensioni del locale devono
consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto  soccorso.    Il
locale  deve  avere la superficie netta minima non inferiore a mq.  4
per l'impianto minimo ed a mq. 6 per  tutti  gli  altri  impianti  ed
un'altezza  netta  del  vano  non  inferiore  a  m. 2,70 con adeguato
ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere  dotato  di
un lavabo ed avere la disponibilita', in locale separato, di WC.
  12.  Ogni  impianto  dovra'  essere dotato di un deposito correlato
alla tipologia dell'attivita'  svolta.  Il  deposito  deve  avere  un
carico  d'incendio  non  superiore  a  50 kg/mq. Il locale contenente
materiale infiammabile, qualora la superficie sia superiore a mq  25,
deve  avere  le strutture di separazione dal resto dei locali e dalle
altre attivita' presenti, le cui caratteristiche siano almeno REI 60.
La porta di accesso, con stesse caratteristiche,  deve  aprire  verso
l'esterno  ed  essere  dotata  di molla di richiamo in modo che venga
garantita la costante chiusura  della  porta  stessa.  Qualora  venga
superato  il carico d'incendio sopra indicato il locale di superficie
superiore a mq 25 deve essere protetto con un impianto di rilevazione
fumi ed incendio e dotato di impianto automatico di spegnimento.
  13. E' consentito  collocare  all'interno  dell'impianto  locali  e
spazi  accessori alle attivita' motorie. I locali e gli spazi qualora
arredati non devono comunque costituire pericolo per gli utenti,  non
devono  essere  d'intralcio  per  i  percorsi  e  per  le  uscite. In
particolare i locali  "Solarium",  "Sauna"  o  simile  devono  essere
dotati  di  meccanismi  che  proteggano  contro  l'introspezione,  di
appendiabiti e di aerazione diretta con l'esterno o,  in  alternativa
dell'aerazione  forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da
usare in caso di emergenza, muniti della scritta: "Pulsante  malore".
La  segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore
deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento.
I locali "Sauna", qualora inseriti negli  spogliatoi,  possono  avere
accesso  diretto  dagli  stessi. Per altri locali accessori si dovra'
tenere conto della loro destinazione d'uso la quale, secondo le norme
vigenti, dovra' essere compatibile con l'attivita' principale. Andra'
in ogni caso garantita la sicurezza degli  utenti  e  l'uso  corretto
dell'impianto.    Nei  casi  in cui sia previsto l'angolo bar, questo
spazio puo' essere arredato prevalentemente con materiali che abbiano
un'adeguata  reazione  al  fuoco  e  che  non  siano  in  alcun  caso
d'intralcio al normale transito degli utenti.
  14. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in  conformita'
alla legge 1 marzo 1968, n. 186. L'impianto deve essere progettato da
tecnico  abilitato.  La  rispondenza  di  tale  impianto  deve essere
attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990,  n.  46  e
successivi  regolamenti  di  attuazione.  Ai  fini  della prevenzione
incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta  particolare
attenzione alle seguenti regole:
   a)  il  quadro  elettrico  generale  opportunamente segnalato deve
essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile  e  accessibile,
anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori
tensione l'impianto stesso;
   b)  i  locali,  comprese le vie di uscita, devono essere dotati di
impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello
di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un  metro  di  altezza  dal
pavimento,  lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti.
Sono  ammesse  singole  lampade  con   alimentazione   autonoma   che
garantiscano  comunque  le  prestazioni suddette (5 lux e 60 minuti).
L'illuminazione di sicurezza deve essere prevista  anche  all'esterno
dei locali in corrispondenza delle porte;
   c)  tutti  gli  apparecchi  di  manovra  devono  essere ubicati in
posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti
cui si riferiscono;
   d) deve essere istituito un registro per l'impianto elettrico, nel
quale vanno annotati tutti  gli  interventi,  le  sostituzioni  e  le
variazioni  eseguite nel tempo. Il registro deve essere tenuto presso
l'impianto per attivita' motorie e a  disposizione  degli  organi  di
vigilanza;
   e) i corpi illuminanti, non opportunamente protetti, devono essere
fuori  dalla portata di mano degli utenti (altezza minima da terra cm
220).
  15. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento  devono  essere
realizzati  in  conformita'  alla  legge  9  gennaio 1991, n. 10 e al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412  in
materia di contenimento energetico e progettati da tecnico abilitato.
La produzione del calore deve avvenire in apposito volume tecnico; se
di  potenza superiore a 35 kw gli impianti devono rispettare le norme
emanate con decreto del Ministero dell'interno 12  aprile  1996.  Non
possono  essere  usati  elementi  mobili  alimentati  da combustibile
solido, liquido o gassoso per la variazione termica degli ambienti.
  16. Eventuali impianti di rilevazione, segnalazione degli incendi e
di  allarme  devono  rispondere  alle  vigenti   norme   in   materia
antincendio emanate dal Ministero dell'interno.
  17.  Tutti  gli impianti per attivita' motorie devono essere dotati
di un adeguato numero di estintori. Oltre a quello posto  all'interno
del  deposito  ne  devono essere collocati altri in prossimita' della
porta d'ingresso  e  in  vicinanza  di  aree  o  locali  di  maggiore
pericolo.
  18.  L'impianto  per  attivita' motoria deve essere provvisto di un
sistema organizzato di vie di uscita,  almeno  due,  dimensionato  in
base  alla capienza ed in funzione della capacita' di deflusso. Tutte
le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno, essere  realizzate
con  materiale  non frangibile e dotate di maniglioni antipanico. Per
quanto applicabile si richiama l'osservanza dell'art. 8  del  decreto
del Ministero dell'interno 18 marzo 1996.