Art. 4.
                  Competenze riservate alla Regione
 
  1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione,  fermi  restando  i
propri  generali  poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e
di coordinamento esercita le funzioni concernenti:
   a) l'elaborazione ed  attuazione  delle  politiche  comunitarie  e
nazionali di settore;
   b)  l'attuazione  di specifici programmi di intervento definiti ai
sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
   c)  la  tutela  di  specifici  interessi  unitari   di   carattere
regionale.
  2.   L'individuazione   delle  funzioni,  ivi  comprese  quelle  di
vigilanza e controllo, ricomprese nella  lett.  c)  del  comma  1  e'
effettuata   con  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge
approvato dal Consiglio regionale, sentite le associazioni degli enti
locali.
  3.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
esecuzione  previsti  dalla presente legge, le funzioni in materia di
agricoltura, foreste e  alimentazione  sono  esercitate  direttamente
dalla  Regione o attraverso l'agenzia regionale di sviluppo agricolo,
in base alle leggi regionali vigenti.