Art. 4. Competenze riservate alla Regione 1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento esercita le funzioni concernenti: a) l'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) l'attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione; c) la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale. 2. L'individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lett. c) del comma 1 e' effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge approvato dal Consiglio regionale, sentite le associazioni degli enti locali. 3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, le funzioni in materia di agricoltura, foreste e alimentazione sono esercitate direttamente dalla Regione o attraverso l'agenzia regionale di sviluppo agricolo, in base alle leggi regionali vigenti.