Art. 5.
               Risorse umane finanziarie e strumentali
 
  1.  Con  deliberazioni  della  Giunta  regionale  si  provvede   al
trasferimento  ai  comuni,  alle  province  e alle comunita' montane,
sentiti gli enti interessati,  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il
trasferimento decorre dal 1 luglio o dal 1  gennaio  successivo  alla
data di attribuzione delle funzioni agli enti locali.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 21 aprile 1998.
                              FALCONIO