Art. 5. Risorse umane finanziarie e strumentali 1. Con deliberazioni della Giunta regionale si provvede al trasferimento ai comuni, alle province e alle comunita' montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento decorre dal 1 luglio o dal 1 gennaio successivo alla data di attribuzione delle funzioni agli enti locali. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 21 aprile 1998. FALCONIO