Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  All'onere  di  cui all'art. 1 della presente legge valutato in lire
600 milioni per il 1998 si provvede:
   (Omissis).
  L'onere di L. 300.000.000 di cui al comma che  precede  costituisce
limite  di  impegno e viene iscritto nei bilanci successivi per tutta
la durata del mutuo, attraverso legge di bilancio.
  L'onere di L. 300.000.000 in  conto  capitale,  cui  al  comma  che
precede    costituisce   limite   di   impegno   solo   limitatamente
all'esercizio finanziario 1998.
  Per gli esercizi successivi al 1998 relativamente agli oneri di cui
al  primo  comma  del  presente  articolo,  lo   stanziamento   sara'
determinato dalle annuali leggi di bilancio.
  Gli  oneri  derivanti  dalla  presente  legge verranno iscritti nel
bilancio regionale per la durata ventennale dei mutui.