Art. 11. Norma finanziaria All'onere di cui all'art. 1 della presente legge valutato in lire 600 milioni per il 1998 si provvede: (Omissis). L'onere di L. 300.000.000 di cui al comma che precede costituisce limite di impegno e viene iscritto nei bilanci successivi per tutta la durata del mutuo, attraverso legge di bilancio. L'onere di L. 300.000.000 in conto capitale, cui al comma che precede costituisce limite di impegno solo limitatamente all'esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi al 1998 relativamente agli oneri di cui al primo comma del presente articolo, lo stanziamento sara' determinato dalle annuali leggi di bilancio. Gli oneri derivanti dalla presente legge verranno iscritti nel bilancio regionale per la durata ventennale dei mutui.