Art. 2. Norme finali e transitorie 1. Le parole "Per gli esercizi 1997 e 1998" di cui all'art. 4-bis, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1995, n. 134, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, sono sostituite come di seguito: "Per gli esercizi 1997, 1998 e 1999". 2. Le parole "per il biennio 1997/1998", di cui all'art. 4-bis, comma 5, della legge regionale 1 dicembre 1995, n. 134, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, sono sostituite come di seguito: "per il trienio 1997/1998/1999". 3. Il comma 7 dell'art. 4-bis della legge regionale 1 dicembre 1995, n. 134, cosi' come modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 95, e' cosi' sostituito: "7. Le risorse nazionali e regionali, riferite agli esercizi 1997; 1998 e 1999, saranno ripartite ed attribuite alle comunita' montane, con provvimento della giunta regionale e secondo i parametri di cui al comma 6, per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 4, e dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo particolare attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale". 4. La presente legge si applica anche per le risorse impegnate per l'esercizio 1997. 5. Per il solo esercizio 1997, il mancato adempimento di quanto prescritto dall'art. 1, comma 7, lettere a) e b), della presente legge, entro e non oltre il 31 dicembre 1999, comportera' la riduzione del 10% delle risorse attribuite, riferite all'esercizio 1997, che verranno recuperate con provvedimento della Giunta regionale, sulle successive risorse che verranno ripartite ed attribuite sui futuri esercizi e comunque entro l'esercizio 2000.