Art. 2.
                     Norme finali e transitorie
 
  1.  Le parole "Per gli esercizi 1997 e 1998" di cui all'art. 4-bis,
comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1995, n.  134,  cosi'  come
modificata  dalla  legge  regionale  25  ottobre  1996,  n.  95, sono
sostituite come di seguito: "Per gli esercizi 1997, 1998 e 1999".
  2. Le parole "per il biennio 1997/1998",  di  cui  all'art.  4-bis,
comma  5,  della  legge regionale 1 dicembre 1995, n. 134, cosi' come
modificata dalla  legge  regionale  25  ottobre  1996,  n.  95,  sono
sostituite come di seguito: "per il trienio 1997/1998/1999".
  3.  Il  comma  7  dell'art.  4-bis della legge regionale 1 dicembre
1995, n. 134, cosi' come modificata dalla legge regionale 25  ottobre
1996, n. 95, e' cosi' sostituito:
   "7. Le risorse nazionali e regionali, riferite agli esercizi 1997;
1998  e 1999, saranno ripartite ed attribuite alle comunita' montane,
con provvimento della giunta regionale e secondo i parametri  di  cui
al  comma  6,  per  gli  interventi  previsti dall'art. 1, comma 4, e
dall'art.  11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, avendo  particolare
attenzione alla gestione associata dei servizi di interesse locale".
  4.  La presente legge si applica anche per le risorse impegnate per
l'esercizio 1997.
  5. Per il solo esercizio 1997, il  mancato  adempimento  di  quanto
prescritto  dall'art.  1,  comma  7,  lettere a) e b), della presente
legge, entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  1999,  comportera'  la
riduzione  del  10%  delle risorse attribuite, riferite all'esercizio
1997,  che  verranno  recuperate  con  provvedimento   della   Giunta
regionale,   sulle  successive  risorse  che  verranno  ripartite  ed
attribuite sui futuri esercizi e comunque entro l'esercizio 2000.