Art. 2.
 
  1.  La  presente  legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nel   Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 21 aprile 1998
                              FALCONIO