Art. 2.
 
  L'art.  6  della  legge  regionale  n.  n. 19/1977 e sue successive
modificazioni e' cosi' sostituito:
  1. La Giunta  regionale,  attraverso  le  Aziende  U.S.L.,  concede
rimborso   e   sussidi   ai  nefropatici  che  si  sottopongono  alle
tipizzazioni tissutali, ai trapianti renali, ai controlli  periodici,
agli   interventi   e/o  per  i  ricoveri  conseguenti  ad  eventuali
complicanze:
   a) rimborso totale delle spese di viaggio effettivamente sostenute
dal paziente con mezzi pubblici per sottoporsi  alle  prestazioni  di
cui  al  presente  articolo  e  delle spese di spedizione di prelievi
biologici connessi con le prestazioni di cui  al  presente  articolo.
Se  effettuate  con  mezzi  propri,  il rimborso viene determinato ai
sensi dell'art. 1, punto b) della presente legge;
   b) sussidio di L.  4.300.000  per  ogni  intervento  di  trapianto
indipendentemente  dal  reddito del nucleo familiare, a seguito della
presentazione di idonea documentazione;
   c) il sussidio mensile di cui all'art. 1, comma 3  della  presente
legge  eventualmente goduta dal paziente viene prorogato per i dodici
mesi successivi alla data del trapianto.
  2. l rimborsi ed i sussidi per le prestazioni di  cui  al  presente
articolo sono integrativi degli oneri a carico della Regione, ove non
rimborsabili ad altro titolo.
  3.  La misura degli importi di cui al presente articolo puo' essere
aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione  della
Giunta  regionale  sulla  base  dell'aumento  del  costo  della vita,
secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).