Art. 2. L'art. 6 della legge regionale n. n. 19/1977 e sue successive modificazioni e' cosi' sostituito: 1. La Giunta regionale, attraverso le Aziende U.S.L., concede rimborso e sussidi ai nefropatici che si sottopongono alle tipizzazioni tissutali, ai trapianti renali, ai controlli periodici, agli interventi e/o per i ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze: a) rimborso totale delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal paziente con mezzi pubblici per sottoporsi alle prestazioni di cui al presente articolo e delle spese di spedizione di prelievi biologici connessi con le prestazioni di cui al presente articolo. Se effettuate con mezzi propri, il rimborso viene determinato ai sensi dell'art. 1, punto b) della presente legge; b) sussidio di L. 4.300.000 per ogni intervento di trapianto indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, a seguito della presentazione di idonea documentazione; c) il sussidio mensile di cui all'art. 1, comma 3 della presente legge eventualmente goduta dal paziente viene prorogato per i dodici mesi successivi alla data del trapianto. 2. l rimborsi ed i sussidi per le prestazioni di cui al presente articolo sono integrativi degli oneri a carico della Regione, ove non rimborsabili ad altro titolo. 3. La misura degli importi di cui al presente articolo puo' essere aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'aumento del costo della vita, secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).