Art. 3.
 
  1. Gli oneri derivanti dalla presente legge  sono  valutati  in  L.
2.000.000.000, ed in via straordinaria per il solo esercizio 1998, le
somme   sono   utilizzate   per  le  spese  gia'  sostenute  relative
all'esercizio 1997.
  2. Agli oneri quantificati come al comma che precede,  si  provvede
mediante  utilizzazione  dello stanziamento gia' iscritto in bilancio
al pertinente cap. 81592 dello stato di previsione della spesa.
  3. Le provvidenze sono corrisposte nei limiti delle  disponibilita'
finanziarie  e  con  eventuale  riduzione proporzionale degli importi
stabiliti in base alla presente legge.
  4. Per gli interventi previsti all'art. 1, lettere a) e b), e comma
1-bis e all'art. 2, comma 1, lettera a), della presente legge  ed  ai
conseguenti  oneri,  si  provvede  con  le  quote del Fondo Sanitario
Regionale parte corrente assegnate alle singole Aziende U.S.L.