Art. 3. 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in L. 2.000.000.000, ed in via straordinaria per il solo esercizio 1998, le somme sono utilizzate per le spese gia' sostenute relative all'esercizio 1997. 2. Agli oneri quantificati come al comma che precede, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento gia' iscritto in bilancio al pertinente cap. 81592 dello stato di previsione della spesa. 3. Le provvidenze sono corrisposte nei limiti delle disponibilita' finanziarie e con eventuale riduzione proporzionale degli importi stabiliti in base alla presente legge. 4. Per gli interventi previsti all'art. 1, lettere a) e b), e comma 1-bis e all'art. 2, comma 1, lettera a), della presente legge ed ai conseguenti oneri, si provvede con le quote del Fondo Sanitario Regionale parte corrente assegnate alle singole Aziende U.S.L.