Art. 2. Modalita' di accesso del pubblico agli uffici tavolari e alle sezioni staccate 1. Qualora le circostanze lo richiedano, nei locali degli uffici tavolari e delle sezioni staccate adibiti alla consultazione, puo' essere vietata l'introduzione da parte del pubblico di borse e valige di qualsiasi forma e dimensione, di cartelle porta documenti e di altri contenitori similari, che sono riposti dall'utenza medesima per il tempo necessario alla consultazione stessa in apposite custodie munite di serratura, previo ritiro da parte dei personale dell'ufficio o dell'addetto al servizio di vigilanza di un documento di riconoscimento.