Art. 2.
                  Modalita' di accesso del pubblico
            agli uffici tavolari e alle sezioni staccate
 
  1.  Qualora  le  circostanze lo richiedano, nei locali degli uffici
tavolari e delle sezioni staccate adibiti  alla  consultazione,  puo'
essere vietata l'introduzione da parte del pubblico di borse e valige
di  qualsiasi  forma  e  dimensione, di cartelle porta documenti e di
altri contenitori similari, che sono riposti dall'utenza medesima per
il tempo necessario alla consultazione stessa  in  apposite  custodie
munite   di   serratura,   previo   ritiro  da  parte  dei  personale
dell'ufficio o dell'addetto al servizio di vigilanza di un  documento
di riconoscimento.