Art. 10. Atti riservati alla competenza della Giunta provinciale 1. Fermi restando gli atti attribuiti alla competenza della Giunta provinciale dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, cosi' come modificata dal provvedimento legislativo recante "Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998", alla stessa sono riservati gli atti di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali, i provvedimenti e gli atti che riguardano problemi di carattere generale relativi a rapporti istituzionali tra i quali, in particolare: a) regolamenti; b) atti a carattere generale attuativi di norme di legge o concernenti criteri generali di organizzazione o lo svolgimento dell'attivita' amministrativa; c) direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi; d) direttive concernenti le modalita' della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli enti funzionali di cui all'art. 62 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; e) programmi e piani dell'azione ammmistrativa provinciale nonche' l'individuazione di progetti di rilevante interesse provinciale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici; f) provvedimenti di assegnazione di finanziamenti generali alle strutture e agli enti a finanza derivata da quella provinciale; g) determinazione della misura di tariffe, canoni, rette e tributi, quando i criteri non siano gia' predeterminati per legge; h) convenzioni, intese e accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attivita' di gestione, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge; i) nomine e designazioni della Provincia in enti, societa' e relativi organi collegiali e in commissioni e comitati provinciali, fatte salve le competenze di altri organi sulla base di specifiche norme di legge; l) promozione di giudizi avanti alla Corte costituzionale, inclusi quelli in via di urgenza ai sensi dell'art. 54, n. 7, dello Statuto, e atti di resistenza, costituzione e intervento negli stessi, compresa la nomina del difensore e fermo restando il conferimento del mandato da parte del Presidente della Giunta provinciale; m) promozione o resistenza alle liti avanti le Autorita' giurisdizionali compresa la nomina dei difensori e fermo restando il conferimento del mandato da parte del Presidente della Giunta provinciale, quando la vertenza riguardi atti riservati alla Giunta provinciale, al Presidente o agli assessori, nonche' conciliazione e transazione relative ai medesimi atti; n) decisioni su ricorsi amministrativi rivolti alla Giunta provinciale; o) atti concernenti l'attivita' di vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5, dello Statuto; p) conferimento di incarichi di consulenza concernenti atti riservati alla Giunta provinciale, nonche' di incarichi di collaborazione, per i quali il corrispettivo e' commisurato alla durata dell'incarico, quando tale durata sia superiore a sei mesi e l'importo complessivo superiore a L. 20.000.000 nel medesimo anno solare; q) provvedimenti di urgenza di cui all'art. 54, n. 7, dello Statuto; r) approvazione di statuti, di regolamenti, di bilanci e di altri atti degli enti funzionali o di altri istituti e strutture per i quali e' previsto il controllo della Provincia; s) approvazione dei piani di competenza di comuni e di altri enti locali; t) atti di acquisizione e di disposizione di beni immobili patrimoniali relativi a beni rilevanti per l'organizzazione generale o il funzionamento complessivo della Provincia; u) atti di prestazione di garanzie reali o fidejussorie a esclusione di quelli per i quali la normativa vigente preveda solo un accertamento tecnico; v) partecipazioni in societa', sottoscrizioni di azioni, di obbligazioni, nonche' aperture di credito nei confronti di soggetti che procedono all'erogazione di sovvenzioni provinciali. 2. I dirigenti generali assicurano alla Giunta il supporto tecnico per il coordinamento e la verifica per la predisposizione delle proposte degli atti da adottare di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). 3. Sono comprese tra le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti dall'art. 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le funzioni amministrative del Presidente della Giunta provinciale, incluso il potere di stipula delle convenzioni e dei contratti di competenza dei dirigenti, e quelle attribuite agli assessori non rientranti tra gli atti di cui al comma 1 o non connesse a quelle rimaste alla Giunta provinciale ai sensi del medesimo comma. Sono altresi' compresi tra le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti gli adempimenti esecutivi degli atti adottati dalla Giunta provinciale. 4. Resta ferma la competenza in ordine alla adozione delle ordinanze e dei provvedimenti di urgenza riservati al Presidente e agli assessori. Nulla e' innovato per le materie di cui all'art. 20 dello Statuto non attribuite alla competenza legislativa della Provincia.