Art. 10.
       Atti riservati alla competenza della Giunta provinciale
 
  1.  Fermi restando gli atti attribuiti alla competenza della Giunta
provinciale dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dalla legge
provinciale 14 settembre  1979,  n.  7,  cosi'  come  modificata  dal
provvedimento legislativo recante "Misure collegate con la manovra di
bilancio  di  previsione per l'anno 1998", alla stessa sono riservati
gli atti di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali,
i provvedimenti e gli  atti  che  riguardano  problemi  di  carattere
generale   relativi   a   rapporti  istituzionali  tra  i  quali,  in
particolare:
   a) regolamenti;
   b)  atti  a  carattere  generale  attuativi  di  norme  di legge o
concernenti criteri  generali  di  organizzazione  o  lo  svolgimento
dell'attivita' amministrativa;
   c) direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi;
   d)  direttive concernenti le modalita' della gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa degli enti funzionali  di  cui  all'art.  62
della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
   e) programmi e piani dell'azione ammmistrativa provinciale nonche'
l'individuazione  di  progetti  di  rilevante  interesse  provinciale
finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;
   f) provvedimenti di assegnazione di  finanziamenti  generali  alle
strutture e agli enti a finanza derivata da quella provinciale;
   g)  determinazione  della  misura  di  tariffe,  canoni,  rette  e
tributi, quando i criteri non siano gia' predeterminati per legge;
   h) convenzioni, intese e  accordi  con  altre  amministrazioni,  a
eccezione  di  quelli  relativi  allo  svolgimento  di  attivita'  di
gestione, fatte salve le competenze di altri  organi  sulla  base  di
specifiche norme di legge;
   i)  nomine  e  designazioni  della  Provincia  in enti, societa' e
relativi organi collegiali e in commissioni e  comitati  provinciali,
fatte  salve  le  competenze di altri organi sulla base di specifiche
norme di legge;
   l) promozione di giudizi avanti alla Corte costituzionale, inclusi
quelli in via di urgenza ai sensi dell'art. 54, n. 7, dello  Statuto,
e  atti  di  resistenza,  costituzione  e  intervento  negli  stessi,
compresa la nomina del difensore e fermo restando il conferimento del
mandato da parte del Presidente della Giunta provinciale;
   m)  promozione  o  resistenza  alle  liti  avanti   le   Autorita'
giurisdizionali  compresa la nomina dei difensori e fermo restando il
conferimento  del  mandato  da  parte  del  Presidente  della  Giunta
provinciale,  quando  la vertenza riguardi atti riservati alla Giunta
provinciale, al Presidente o agli assessori, nonche' conciliazione  e
transazione relative ai medesimi atti;
   n)   decisioni  su  ricorsi  amministrativi  rivolti  alla  Giunta
provinciale;
   o) atti concernenti l'attivita'  di  vigilanza  e  tutela  di  cui
all'art.  54, n. 5, dello Statuto;
   p)  conferimento  di  incarichi  di  consulenza  concernenti  atti
riservati  alla  Giunta  provinciale,   nonche'   di   incarichi   di
collaborazione,  per  i  quali  il  corrispettivo e' commisurato alla
durata dell'incarico, quando tale durata sia superiore a sei  mesi  e
l'importo  complessivo  superiore  a  L. 20.000.000 nel medesimo anno
solare;
   q) provvedimenti di urgenza  di  cui  all'art.  54,  n.  7,  dello
Statuto;
   r)  approvazione di statuti, di regolamenti, di bilanci e di altri
atti degli enti funzionali o di altri  istituti  e  strutture  per  i
quali e' previsto il controllo della Provincia;
   s)  approvazione dei piani di competenza di comuni e di altri enti
locali;
   t) atti  di  acquisizione  e  di  disposizione  di  beni  immobili
patrimoniali  relativi a beni rilevanti per l'organizzazione generale
o il funzionamento complessivo della Provincia;
   u)  atti  di  prestazione  di  garanzie  reali  o  fidejussorie  a
esclusione di quelli per i quali la normativa vigente preveda solo un
accertamento tecnico;
   v)  partecipazioni  in  societa',  sottoscrizioni  di  azioni,  di
obbligazioni,  nonche'  aperture di credito nei confronti di soggetti
che procedono all'erogazione di sovvenzioni provinciali.
  2. I dirigenti generali assicurano alla Giunta il supporto  tecnico
per  il  coordinamento  e  la  verifica  per la predisposizione delle
proposte degli atti da adottare di cui al comma 1,  lettere  a),  b),
c), d) ed e).
  3.  Sono  comprese  tra  le  funzioni  di  gestione  attribuite  ai
dirigenti dall'art. 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, le
funzioni amministrative  del  Presidente  della  Giunta  provinciale,
incluso  il  potere  di  stipula delle convenzioni e dei contratti di
competenza dei dirigenti, e  quelle  attribuite  agli  assessori  non
rientranti  tra  gli  atti  di cui al comma 1 o non connesse a quelle
rimaste alla Giunta provinciale ai sensi  del  medesimo  comma.  Sono
altresi' compresi tra le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti
gli   adempimenti   esecutivi   degli   atti  adottati  dalla  Giunta
provinciale.
  4.  Resta  ferma  la  competenza  in  ordine  alla  adozione  delle
ordinanze  e  dei  provvedimenti di urgenza riservati al Presidente e
agli assessori.  Nulla e' innovato per le materie di cui all'art.  20
dello  Statuto  non  attribuite  alla  competenza  legislativa  della
Provincia.