Art. 12.
                       Conflitti di competenza
 
  1.  Nel  rispetto  di  quanto disposto dal presente regolamento, la
Giunta provinciale  decide  con  propria  deliberazione,  sentita  la
conferenza  dei  dirigenti  generali, i conflitti positivi o negativi
tra dirigenti generali, dirigenti e la Giunta medesima  o  componenti
della stessa in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti
o provvedimenti.
  2.  La  Giunta  provvede  entro  venti giorni dal momento in cui ha
avuto notizia  del  conflitto,  sentiti  i  dirigenti  generali  e  i
dirigenti interessati.