Art. 12. Conflitti di competenza 1. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la Giunta provinciale decide con propria deliberazione, sentita la conferenza dei dirigenti generali, i conflitti positivi o negativi tra dirigenti generali, dirigenti e la Giunta medesima o componenti della stessa in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti. 2. La Giunta provvede entro venti giorni dal momento in cui ha avuto notizia del conflitto, sentiti i dirigenti generali e i dirigenti interessati.