Art. 14. Revisione del regolamento 1. La Giunta provinciale provvede, ove necessario, alla revisione del presente regolamento, introducendo le modificazioni o le integrazioni che si rendano opportune. 2. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la conferenza dei dirigenti generali procede comunque all'esame di problemi relativi alla sua attuazione ai fini della formulazione di eventuali proposte di revisione.