Art. 14.
                      Revisione del regolamento
 
  1.  La  Giunta provinciale provvede, ove necessario, alla revisione
del  presente  regolamento,  introducendo  le  modificazioni   o   le
integrazioni che si rendano opportune.
  2. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento,
la  conferenza  dei  dirigenti generali procede comunque all'esame di
problemi relativi alla sua attuazione ai fini della  formulazione  di
eventuali proposte di revisione.